Rinuncia dell’avvocato al mandato professionale
Il TAR Veneto ha affermato che in virtù del principio di perpetuatio dell’ufficio del difensore (cfr. art. 85 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio operato dall’art. 39 c.p.a.), la rinuncia al mandato da parte del legale, al pari della revoca da parte del conferente, non fa perdere al difensore rinunciante (o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro difensore.
Post di Alberto Antico – avvocato
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