Stabilizzazione del personale pubblico precario: questioni di giurisdizione
Il Consiglio di Stato ha affermato che la procedura di stabilizzazione del personale precario è assimilabile a un concorso, con conseguente devoluzione delle relative controversie al G.A., qualora implichi l’espletamento di una vera e propria selezione tra i candidati, per titoli e colloquio, con l’attribuzione di punteggi in relazione ai titoli posseduti e alla prova orale, la formazione di una graduatoria di merito e la conseguente stabilizzazione dei vincitori (cd. stabilizzazione mediata), non venendo in rilievo una mera verifica di requisiti predeterminati ex lege (cd. stabilizzazione diretta), ma una valutazione comparativa dei candidati, con conseguente spendita di un potere discrezionale della P.A.
L’impugnativa di un atto di autotutela riferito a una procedura di stabilizzazione del personale effettuata mercè la valutazione dei titoli, l’espletamento di prove orali e la formazione di una graduatoria, rientra nella giurisdizione del G.A., non rilevando gli effetti (caducanti) prodotti dall’atto di autotutela sul contratto di lavoro, ma unicamente l’esercizio del potere pubblicistico di annullamento della procedura selettiva, stante la consequenzialità necessaria tra i due momenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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