Il dirigente dell’Istituto scolastico che costituisce classi con un numero di alunni inferiore a quello legale è responsabile di un danno erariale?

23 Gen 2024
23 Gennaio 2024

La prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, confermando l’assoluzione pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, ha ritenuto necessaria la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave per la configurazione della responsabilità erariale in capo al dirigente di un Istituto scolastico che aveva costituito classi con un numero di alunni inferiore a quello legale.

In particolare, la Procura regionale contestava l’irregolarità nella formazione e nel funzionamento di alcune classi ritenute fortemente sottodimensionate, senza che ne ricorressero i presupposti normativi, con una diretta ricaduta sulla dotazione del personale docente occorrente per i periodi considerati e sui relativi maggiori costi.

I Giudici contabili d’appello hanno innanzitutto evidenziato che il procedimento di costituzione delle classi, di natura previsionale, non è basato solo su dati numerici fissi, ma anche su serie storiche, elaborate in termini orientativi, nonché, per espressa previsione normativa, su “…ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione” (art. 16 del d.P.R. 81 del 2009, in cui sono fissati i parametri ed i criteri per la definizione degli organici scolastici).

Tanto premesso, si è rilevato che non può desumersi un rapporto di derivazione immediata tra l’assunta inosservanza delle disposizioni che regolano la formazione delle classi e la qualificazione in termini di colpa, per giunta grave, del comportamento attuato dal Dirigente, soprattutto se si considera che la disciplina, senza dubbio complessa, si fonda anche su criteri che necessitano di valutazioni e di adattamenti da parte di una molteplicità di Uffici e di Organi, alla stregua del contesto territoriale e temporale di riferimento.

Da ultimo, i magistrati contabili hanno ritenuto irrilevante l’adozione di una sanzione disciplinare nei confronti del Dirigente (peraltro oggetto di successivo annullamento in sede civile) in quanto il procedimento disciplinare è del tutto autonomo rispetto al giudizio di responsabilità erariale.

Post di Francesco Giuseppe Roncoroni - avvocato 


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