Condono edilizio e agibilità
Il TAR Veneto evidenzia che, nel valutare la sussistenza dei requisiti di agibilità di un immobile da condonarsi, il Comune non può limitarsi a constatare la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della costruzione dell’edificio condonato. Al contrario, la P.A. deve valutare la sussistenza dei requisiti di legge al momento del procedimento per il rilascio dell’agibilità, posto che la relativa disciplina condonistica concede solo di derogare alla normativa regolamentare.
Ne consegue che la presenza di difformità ulteriori rispetto a quelle oggetto di condono impedisce il rilascio (ad oggi) dell’agibilità ex art. 24 T.U. Edilizia (che richiede la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile), salvo sanatoria delle medesime.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il problema e che non esiste più il momento del procedimento per il rilascio dell’agibilità- il Comune può solo inibire come per la Scia art. 22 – dpr 380/2001-
In effetti anche l’art. 24 comma 7-bis parla di : La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità
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