Il silenzio-diniego sull’istanza di PdC in sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia
Il Consiglio di Stato ha affermato che il mancato riscontro, nel termine di sessanta giorni, sull’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 integra un silenzio con valore legale di diniego (cd. silenzio-rigetto), e non un mero silenzio-inadempimento (cfr. comma 3 art. cit.).
Decorso il termine, viene meno l’effetto sospensivo sull’efficacia dell’ordinanza di demolizione, indipendentemente dal richiamo, nella comunicazione di avvio del procedimento, a disposizioni normative ulteriori (nel caso di specie, l’art. 20 d.P.R. cit., sui PdC ordinari, circostanza dalla quale il privato tentava di postulare un silenzio-assenso), ove queste non siano dirette a prefigurare l’applicazione di un diverso regime procedimentale, dovendo il giudice valutare gli atti sulla base dei loro elementi sostanziali, a prescindere dalla qualificazione datane dalle parti.
Post di Alberto Antico – avvocato

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