Silenzio-assenso sull’istanza di terzo condono
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che per la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della l. 326/2003, è necessario che sia stato completato il pagamento dell’oblazione dovuta e degli oneri concessori, e che la domanda sia completa di tutta la documentazione, affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica da parte del Comune sia in ordine alla ammissibilità del condono che alla corretta determinazione della misura dell’oblazione da versare, con la conseguenza che l’assenza di completezza della domanda di sanatoria osta alla formazione tacita del titolo abilitativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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