La circoncisione, tra libertà di culto e tutela della salute
Il TAR Brescia, in sede di pronuncia cautelare, ha affermato che la circoncisione rituale, praticata per finalità religiose e in assenza di patologie pregresse, costituisce un intervento chirurgico che, per quanto semplice, interferisce sull’integrità fisica della persona. Tale procedura deve, pertanto, essere eseguita in “ambulatori protetti”, ossia in ambulatori situati presso strutture autorizzate al ricovero, sia in regime ordinario sia a ciclo diurno, come previsto dall’allegato 4 al d.P.C.M. 12 gennaio 2017 (LEA) per la “circoncisione terapeutica”, in quanto la distinzione tra circoncisione terapeutica e circoncisione rituale attiene alle finalità e all’indicazione dell’atto, ma non incide sulla natura sanitaria e chirurgica della procedura, né sui profili di sicurezza, complessità tecnica, gestione del rischio e organizzazione assistenziale connessi alla sua esecuzione.
È legittimo il provvedimento che vieta l’esecuzione della circoncisione rituale, al pari di quella terapeutica, in strutture ambulatoriali “non protette”, non comportando ciò un’illegittima interferenza pubblica nella libertà di culto, atteso che l’intervento resta comunque consentito in strutture dotate di adeguati presidi di sicurezza. Né l’esecuzione in passato dell’intervento in una struttura “non protetta” fa sorgere un legittimo affidamento tutelabile, essendo prevalente l’interesse alla tutela della salute e della sicurezza dei pazienti.
Post di Alberto Antico – avvocato

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