Deroghe alle incompatibilità per gli avvocati

02 Nov 2021
2 Novembre 2021
Il 27 ottobre 2021 il Governo ha approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, il cui articolo 27 stabilisce che:
 
"(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR)
1. Al del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1 dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
“7-bis.1 Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio.
7-bis.2. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all’iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.”;
b) all’articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola “regioni” sono aggiunte le seguenti: “province, città metropolitane e”, e dopo le parole “Ministro del lavoro e delle politiche sciali” sono aggiunte le seguenti “e del Ministro per le disabilità”;
c) all’ articolo 9, comma 1, le parole “e degli enti locali” sono soppresse e le parole “, nel numero massimo complessivo di mille unità” sono sostituite dalle seguenti: “nel numero minimo di mille unità”.
 
Tale articolo contiene rilevanti deroghe all’art. 18 della legge 31.12.2012 n. 247 (sulla incompatibilità con l'esercizio della professione forense) e all’art. 6 del Codice Deontologico Forense (sempre in tema di incompatibilità).
 
L’art. 18 della legge 247/2012 alla lettera d) prevede, infatti, l’incompatibilità con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario a lavoro limitato.
 
L’art. 6 del Codice Deontologico Forense prevede che l’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’Albo e che l’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.
.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC