ZOOM IT: questioni riguardanti la legge regionale veneta di sanatoria edilizia n. 50/2019 Videoseminario di Italiaius venerdì 17 aprile 2020, ore 9-9,40

17 Apr 2020
17 Aprile 2020

La legge regionale del Veneto n. 50 del 23 dicembre 2019 contiene "Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme in materia di edificabilità dei suoli"".

La legge è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pone varie questioni interpretative.  

Visto il riscontro favorevole ottenuto dal videoseminario di venerdì 10 aprile sui sottotetti, Italiaius organizza un  videoseminario breve sulle problematiche applicative  di questa disposizione sulla piattaforma ZOOM per giovedì 16 aprile, dalle ore 9 alle ore 9,40.

Relatori: avv. Alessandro Veronese e avv. Stefano Bigolaro, cui verranno poste domande dall'avv. Dario Meneguzzo e dall'avv. Matteo Acquasaliente.   

Per ragioni tecniche dipendenti da ZOOM, questo seminario durerà 40 minuti, al sopra indicato orario fisso, e potrà collegare al massimo 100  persone.

Ricordo che per potervi accedere è necessario installare Zoom sul computer o sul cellulare, mentre le credenziali per l'accesso saranno pubblicate su Italiaius alle ore 8.45 della mattina del seminario.

Per preparare l'incontro ci saranno utili le vostre domande, che vi preghiamo di inviare per tempo, usando la funzione "Comments" in calce al presente post. 

3 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Mi permetto di rispondere ai quesiti di marco e di renzo.
    Marco: come ci ha ricordato l’avv. bogolaro, nel caso dei sottotetti la questione è meno complessa in caso di incostituzionalità, in quanto anche l’eventuale riconoscimento di illeggittimità della l.r. 51/2019 o di alcuni suoi articoli , sono fatti salvi gli effetti dei provveddimenti che si sono già formati. Certo, questo vale anche per le parzaili difformità, ma in questo caso qui ci possono essere anche dei risvolti penali e la presentazione della Scia equivarrebbe a un’autodenuncia. In ogni caso. Mi è anche sembrato di capire, leggendo i ricorsi e ascoltando i relatori, che forse le probabilità di una incostituzionalità siano maggiori nel caso della legge sulle parziali difformità.
    Renzo: secondo me la questione ante ’67 è molto varia e dipende dai comuni e dagli strumenti urbanistici che questi avevano prima del 1967 e cosa questi strumenti stabilivano. Se hai una norma che “bonifica” quelli con copertura al 1967, secondonme la tieni buona e utilizzi , eventualmente, la l.r. 50/2019 per la fascia 1967-1977 con i rischi che gli avvocati ci hanno ricordato nel video seminario in caso di dichiarazione di incostituzionalità.

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  2. renzo cortese says:

    E’ necessario chiarire il campo ed i termini di applicabilità con riguardo ai fabbricati ante ’67 visto che la Legge Regionale 50/2019 considera l’opportunità di regolarizzare quanto edificato ante ’77 (e nulla dice a riguardo dell’ante ’67 che così ricade nel campo di applicabilità della nuova legge regionale?).
    Adf esempio l’art. 11 delle nto del PI di Bassano del Grappa riconosce la legittimità dello stato di fatto degli edifici ultimati alla copertura ante ’67:
    “Gli interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo potranno essere autorizzati solo a
    condizione che l’edificio oggetto di intervento sia stato legittimamente assentito. Si
    considerano tali tutti gli edifici ultimati alla copertura entro il 01/09/1967”
    Per un confronto su un diverso approccio alla problematica la recente modifica al REC di Venezia con l’introduzione dell’art. 81bis approvato dal consiglio comunale nella seduta del 28/03/2019 nel quale si riconosce la legittimità dei fabbricati ante ’77 ( e so per certo anche ante ’67) se in possesso del certificato di agibilità/abitabilità.
    Grazie

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  3. Marco Farro says:

    Per quanto riguarda l’applicabilità della legge in pendenza del giudizio della Corte Costituzionale vale lo stesso discorso fatto venerdì scorso per la legge sui sottotetti o in questo caso i provvedimenti eventualmente rilasciati risulterebbero più “deboli” a fronte di una successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale?

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