17 Maggio 2017
Una sentenza del TAR Veneto giudica inattendibili alcune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà al fine di stabilire se un edificio sia anteriore al 1967.
A mio giudizio la questione della datazione degli edifici (al fine di stabilire se sono oppure no abusivi) merita una rimeditazione: i tribunali pretendono che sia l'interessato a dimostrare la datazione (per lo più si ritiene che basti dimostrare l'anteriorità rispetto al 1967, ma non sempre questo basta).
Però, man mano che passano gli anni diventa sempre più difficile reperire documentazione e anche la memoria storica se ne va (insieme con le persone che potevano saperne qualcosa).
I latini insegnavano che: "onus probabandi ei incumbit qui agit, non qui negat" (l'onere della prova grava su chi afferma un presupposto, non su chi lo nega); coerentemente l'articolo 2697 del codice civile stabilisce che: "Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".
Allora, quando è oggettivamente incerta la datazione, perchè deve essere l'interessato a dimostrare che l'immobile risale a un certo periodo? Perchè non si può dire che deve essere il comune, che ritenga l'immobile abusivo, a dovere dimostrare il presupposto dell'abusività, vale a dire la data di realizzazione?
Post di Dario Meneguzzo- avvocato
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