Un caso di manutenzione straordinaria
Nel caso di specie, il privato presentava nel 2015 un’istanza di PdC in sanatoria per opere di “redistribuzione interna del pianterreno e di realizzazione di un bagno al primo piano”.
Il Comune però riteneva che nella propria documentazione non risultasse rappresentata la scala di collegamento tra piano terra e piano primo, perciò calcolava l’importo dell’oblazione in base ai parametri relativi agli interventi di ristrutturazione, poiché a suo dire le opere complessivamente realizzate nei due piani avrebbero integrato una ristrutturazione edilizia.
Il TAR Veneto ha, in primo luogo, ritenuto che la scala fosse stata realizzata prima della Legge Ponte e, quindi, che la sanatoria dovesse avere ad oggetto solo le opere giustamente indicate dal privato nella propria istanza.
In secondo luogo, il TAR ha affermato che, ai sensi dell’art. 3, co. 1 d.P.R. 380/2001 vigente ratione temporis, le medesime opere davano luogo ad un’ipotesi di manutenzione straordinaria.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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