L’identificazione degli ospiti delle strutture ricettive da parte dei gestori
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 109, co. 1 e 3 TULPS, il gestore di strutture ricettive deve verificare de visu la corrispondenza delle generalità delle persone alloggiate con quelle attestate nei documenti di identità, quantomeno con riguardo alla fotografia effigiata nel documento.
Il gestore deve accertare e successivamente comunicare alla competente Questura la presenza, nella struttura ricettiva in una certa data, della persona con le sue generalità, non essendo satisfattiva la prassi del “check in da remoto”. L’identificazione de qua può essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura purché idonei ad accertare, hic et nunc, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all’atto dell’accesso alla struttura (spioncino digitale o QR code che faccia un fermo immagine).
Post di Alberto Antico – avvocato
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