Autorizzazione unica per le rinnovabili in caso di delibera del Consiglio dei ministri sostitutiva della VIA
Il Consiglio di Stato ha affermato che, nel vigore del d.l. 50/2022, come convertito nella l. 91/2022, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’art. 12 d.lgs. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale, ai sensi dell’art. 7, co. 1 d.l. cit., le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri ex art. 5, co. 2, lett. c-bis l. 400/1988 sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e, ai sensi dell’art. 7, co. 2 d.l. cit., confluiscono nel procedimento autorizzatorio, da concludersi perentoriamente dalla P.A. competente entro i successivi sessanta giorni, decorso il quale, se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, l’autorizzazione si intende rilasciata per silentium.
Il silenzio-assenso ex art. 7, co. 2 d.l. cit. è configurabile laddove l’istanza sia conforme al dettato dell’art. 13.1, lett. b delle Linee Guida, approvate con D.M. del 10 settembre 2010 e, pertanto, sia presentata una relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, la quale, tra l’altro, con riguardo agli impianti eolici, deve descrivere le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento. Ai fini della configurabilità dell’istanza, necessaria per la formazione del titolo per silentium, non rilevano le modalità con cui sono eseguiti i rilievi, non potendosi ritenere, in base all’indicata prescrizione, che tali rilievi debbano essere necessariamente eseguiti con un anemometro fisico collocato in situ per un anno.
Il procedimento per la VIA e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possano avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi, deponendo in tal senso l’intera impalcatura normativa del codice dell’ambiente, il quale qualifica espressamente VIA e AIA come autonomi provvedimenti amministrativi, in quanto tali, produttivi di effetti precettivi loro propri.
La VIA non può considerarsi un atto presupposto del provvedimento di autorizzazione unica. Infatti la nozione di atto presupposto è fondata, in relazione ad atti di un unico procedimento o anche ad atti autonomi, sull’esistenza di un collegamento, strutturale e funzionale, fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare. Pertanto dall’annullamento giudiziale della pronuncia di compatibilità ambientale non deriva un effetto di travolgimento automatico (cd. effetto caducante) nei confronti dell’autorizzazione “a valle”.
Nel vigore del d.l. 50/2022, l’autorizzazione unica, non tempestivamente impugnata, formatasi per silentium, ai sensi dell’art. 7, co. 2 d.l. cit., decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio dei ministri sostitutiva della VIA, resta insensibile all’eventuale annullamento giurisdizionale di tale delibera.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Art.12 citato abrogato…Tutto il procedimento ora e2 superato dall art.14ter del d.lgs n.190/2024
Tutto superato dall art.11quater del dlgs n.190/2024
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