Annullamento ministeriale della autorizzazione paesaggistica
Il TAR Veneto ricorda che l’annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico regionale o comunale, da parte della Soprintendenza, risulta riferibile a qualsiasi vizio di legittimità, riscontrato nella valutazione formulata in concreto dall’ente territoriale, ivi compreso l’eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta).
L’unico limite in tema di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dal divieto di effettuare un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall'ente competente, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione.
Tale limite sussiste, però, soltanto se l'ente che rilascia “l'autorizzazione di base” abbia adempiuto al suo obbligo di motivare in maniera adeguata in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'opera.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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