Aree idonee e parere del Ministero della Cultura: obbligatorio, ma non vincolante
Il TAR Lazio ha precisato che, nei procedimenti relativi a impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee, il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica non perde la propria rilevanza, ma non ha carattere vincolante. L’amministrazione procedente deve quindi acquisirlo e valutarlo, ma non può recepirlo automaticamente quando esso conduca a una prescrizione limitativa dell’intervento.
La qualificazione dell’area come idonea non elimina la tutela paesaggistica: impone però un autonomo bilanciamento degli interessi e consente all’autorità procedente di discostarsi dal parere paesaggistico con una motivazione adeguata, valorizzando le esigenze connesse alla massima diffusione delle energie rinnovabili.
Il principio trova oggi un riscontro espresso nell’art. 11-quater del d.lgs. n. 190/2024, che disciplina il parere obbligatorio e non vincolante dell’autorità paesaggistica per gli interventi in aree idonee. Resta necessario verificare, per ciascun progetto, il regime normativo applicabile e se l’impianto ricada interamente in area idonea.
Post di Dario meneguzzo – avvocato

Penso che: la modifica normativa riduce la forza impeditiva del parere, ma non elimina di per sé il dovere di valutazione e motivazione dell’amministrazione procedente.
Il post del 16/10/2026, diceva: Impianti da fonti rinnovabili: il parere paesaggistico negativo non esonera l’amministrazione dal giudizio di prevalenza
Oggi: Il peso del parere della Soprintendenza diminuisce sul piano giuridico.
Per i progetti che rientrano nell’art. 11-quater, il parere negativo non è più, in quanto tale, un ostacolo giuridicamente vincolante all’autorizzazione. L’amministrazione procedente può discostarsene, purché motivi adeguatamente la propria decisione e valuti le ragioni di tutela paesaggistica.
Quindi, il punto diventa:
Se, per gli impianti ricadenti interamente in aree idonee, l’art. 11-quater del d.lgs. 190/2024 qualifica il parere paesaggistico come obbligatorio ma non vincolante, occorre chiedersi se il giudizio di prevalenza richiesto dalla giurisprudenza in sede di conferenza di servizi debba conservare le medesime modalità operative oppure se il parere debba essere trattato, a questi fini, come una posizione non vincolante da valutare nell’ambito della complessiva ponderazione degli interessi.
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