Calcolo della sanzione paesaggistica
Il TAR Veneto ha indicato il parametro per il calcolo della sanzione dovuta ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004: per il Veneto, all’epoca si trattava della l. R.V. n. 63/1994, in quanto norma speciale che prevedeva, in via generale, l’applicazione di una sanzione parti a due volte il costo teorico di realizzazione delle opere e/o dei lavori abusivi. Il danno paesaggistico, infatti, viene previsto in forma sostanzialmente equitativa, non essendo precisamente ed analiticamente quantificabile dall’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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condivisibile in relazione alla norma attuale (…pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione..)
La provincia di padova chiede questo, per calcolo indennità amministrativa.
– apposita “perizia di stima” di quantificazione del “profitto conseguito” derivante dalla differenza tra l’incremento del valore dell’immobile a seguito della realizzazione delle opere (valore borsino immobiliare e catastale) ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa (tramite
computo metrico estimativo), alla data di effettuazione della “perizia”;
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