Conferenza di servizi e dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili
La Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite evidenzia che, in caso di dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile, nel novero dei quali si colloca quello paesaggistico, il meccanismo previsto dal 3° comma dell’art. 14-quater della l. n. 241/90 impedisce alla conferenza di servizi di procedere ulteriormente e rende doverosa, ove l’amministrazione procedente intenda perseguire il superamento del dissenso, la rimessione della decisione al Consiglio dei ministri.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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