Legittimazione del comune dissenziente a proporre opposizione avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi

04 Ott 2019
4 Ottobre 2019

Il Consiglio di Stato ha espresso un parere, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  circa la legittimazione del comune dissenziente a proporre opposizione avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.127.

La questione si è posta perchè pervengono  alla Presidenza  pervengono numerose opposizioni, ai sensi dell'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, formulate da amministrazioni comunali a vario titolo chiamate ad esprimersi in seno a conferenze di servizi aventi ad oggetto impianti od opere da autorizzare da parte di amministrazioni prevalentemente regionali (ad es., impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, opere di mitigazione del rischio idrogeologico, etc.), sicché è emersa la questione della possibilità, per le amministrazioni comunali che hanno manifestato dissenso in seno alla conferenza di servizi di primo livello, di attivare lo strumento dell’opposizione davanti al Consiglio dei ministri previsto dall’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, come introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 2016.

Il Consiglio di Stato giunge alla conclusione che in linea di massima si deve escludere una competenza comunale idonea a legittimare la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ma che tale possibilità non possa essere esclusa a priori con assoluta certezza, residuando comunque la possibilità che essa possa trovare il suo fondamento in attribuzioni o deleghe di funzioni di tutela ad opera di leggi statali o regionali settoriali.

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale


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