Pannelli fotovoltaici in area vincolata: il diniego deve essere concreto e motivato
Il TAR Marche ha annullato il parere negativo della Soprintendenza e l’autorizzazione paesaggistica comunale nella parte in cui negavano l’installazione di ulteriori pannelli fotovoltaici sulla falda sud dell’edificio.
La presenza del vincolo paesaggistico non consente un diniego fondato sulla sola affermazione che l’intervento determini una “manomissione del contesto ambientale e paesaggistico”. L’amministrazione deve indicare le concrete ragioni per cui l’impianto pregiudichi i valori paesaggistici tutelati, considerando le caratteristiche effettive dell’edificio, del luogo, dell’impianto e della sua percepibilità.
Secondo la sentenza, il giudizio di compatibilità non può limitarsi a registrare la novità dell’opera rispetto al paesaggio preesistente: una simile impostazione renderebbe non autorizzabile qualsiasi nuova opera. Occorre invece una comparazione analitica degli interessi coinvolti, compreso quello alla produzione di energia da fonte rinnovabile.
Il principio è tuttora attuale. La disciplina oggi vigente distingue, in relazione agli interventi sulle coperture, tra attività libera, procedura abilitativa semplificata e altri regimi autorizzatori. Per gli interventi ricadenti su aree sottoposte a tutela paesaggistica occorre quindi verificare la fattispecie concreta e il regime applicabile, senza confondere la semplificazione procedurale con un’automatica esclusione della valutazione paesaggistica.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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