PAUR e siti Natura 2000

29 Apr 2026
29 Aprile 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006, qualora l’intervento progettato ricada in siti appartenenti alla rete Natura 2000, le misure di conservazione adottate ai sensi dell’art. 6 dir. 92/43/CEE (cd. direttiva Habitat) e recepite dall’art. 5 d.P.R. 357/1997, che prevedono il divieto di taglio o danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale lungo i corsi d’acqua, hanno carattere vincolante e immediatamente precettivo, non suscettibile di bilanciamento in concreto con interessi economici o imprenditoriali, neppure se connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo le sole deroghe tassative espressamente previste dalla normativa di settore, di stretta interpretazione.

In materia di tutela ambientale e gestione delle acque pubbliche, l’applicazione del principio di precauzione ex art. 191 TFUE legittima il diniego del provvedimento autorizzatorio unico per la realizzazione di impianti (nella specie, una centrale idroelettrica) qualora, all’esito dell’istruttoria, emergano dati scientifici che, pur in presenza di eventuali profili di incertezza o lacune conoscitive, dimostrino l’esistenza di un rischio reale per l’approvvigionamento idropotabile e l’equilibrio ambientale dell’area. Ai fini dell’adozione di misure protettive, non è necessario attendere la prova certa del danno grave o irreversibile, purché la valutazione non si fondi su mere ipotesi o supposizioni, ma su dati tecnici sufficienti a evidenziare il potenziale pregiudizio derivante dall’interferenza tra le opere progettate e i sistemi di captazione esistenti, specialmente in condizioni di portate minime o siccità.

Post di Alberto Antico – avvocato

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