ristrutturazione

04 Mag 2021
4 Maggio 2021

2 replies
  1. Gianluca Ghirigatto says:

    A distanza di più di 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo e dilatatissimo concetto di ristrutturazione, in caso di demolizione ricostruttiva con incremento volumetrico, si deve ancora combattere perché il titolo edilizio sia classificato come “ristrutturazione edilizia” e non come “ristrutturazione edilizia ex art. 3 comma 1 lett. d) + ampliamento/nuova costruzione ex art. 3 comma 1 lett. e)”. Gianluca Ghirigatto

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  2. Andrea Faresin says:

    Sono pienamente d’accordo. Spero quindi che il legislatore abroghi le disposizioni degli artt. 2-bis, co. 1-ter, e 3, co. 1, lett. d), del t.u. che impongono limiti progettuali e oneri procedimentali in molti casi incongrui. Anche nei centri storici e nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, a mio avviso, l’intervento di ristrutturazione può essere “migliore” – portando ad un miglior “disegno” e ad una più opportuna collocazione nel contesto, consentendo nel contempo di utilizzare tecniche più rapide, efficaci ed economiche – se si procede con demolizione-ricostruzione e con modifiche a sagoma, prospetti, etc.. Andrea Faresin

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