Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento per annullare l’aggiudicazione provvisoria
Il T.A.R. afferma che, per annullare un'aggiudicazione provvisoria, non sia necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Nella stessa sentenza il Collegio si sofferma anche sul il divieto di rideterminare la soglia di anomalia successivamente alla fase amministrativa dell’ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, ex art. 38, c. 2 bis del D. Lgs. n. 163/2006.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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