Il “cumulo degli impatti” delle strade presistenti e di quella nuova ai fini della VIA

09 Set 2014
9 Settembre 2014

Ai fini della VIA relativa a una nuova strada, bisogna tenere conto anche delle altre strade preesistenti?

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n.  1132 del 2014, che accoglie il ricorso e annulla la deliberazione che approva il progetto di completamento di una tangenziale, per la mancata  valutazione del cumulo degli impatti.

Si legge nella sentenza: "per quanto concerne il merito del ricorso come sia possibile accoglierlo, ritenendo fondato il primo motivo con conseguente annullamento, in parte qua, degli atti impugnati.

3.1 Con la prima doglianza si eccepisce la violazione dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 in quanto all’opera di cui si tratta non sarebbe stata applicato il criterio del “cumulo degli impatti” dell’intervento e, ciò, con riferimento ad altri tracciati stradali connessi e collocati nel medesimo contesto programmatorio, disciplina quest’ultima prevista dall’art. 20 del D. Lgs. 152/2006.

3.2 A fronte di detta eccezione le Amministrazioni resistenti hanno osservato che il criterio del “cumulo degli impatti” si applicherebbe solo in presenza di opere allo stato della progettazione e, ancora, con riferimento ad interventi tutti circoscritti ad un medesimo arco temporale.

3.3 Detta ultima ricostruzione non può essere condivisa. L’esame della giurisprudenza consente di evincere l’esistenza di un orientamento pressocchè consolidato (Consiglio di Stato n. 36/2014 e n. 3849/2009) diretto a rilevare che l’” autonoma realizzabilità” e la “discontinuità temporale” nella realizzazione di un intervento scindibile non può autorizzare la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo dei progetti collegati.

3.4 Si è affermato, infatti, che "per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di un opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione" (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).

3.5 E’, infatti, noto che la valutazione di impatto ambientale (VIA) è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale insiste una determinata comunità, salvaguardia che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana (Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2008, n. 1109), “attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria…..diritto che obbliga l’amministrazione a prendere in considerazione e a valutare l’impatto sul territorio dell’opera nel suo insieme, comprensivo di ogni profilo del territorio, e, quindi, con riferimento a quelle opere che pur realizzate in una fase immediatamente precedente vanno a completare la struttura nel suo complesso, avente una finalità unitaria, pur nella realizzazione frazionata delle singole opere..”.

3.6 Nel caso di specie il parere della Commissione provinciale VIA, allegato al decreto provinciale n. 7/2012 di esclusione del progetto in questione dall’assoggettamento alla procedura di VIA, ha riguardato solo alcuni “impatti”, conseguenti all’intervento di completamento della tangenziale Nord di Mogliano e, ciò, pur convenendo con le Amministrazioni costituite che la VIA ha comunque presente il contesto ambientale nell’ambito del quale si inserisce l’opera di cui si tratta.

3.7 Costituisce un dato, altresì, oggettivo come le opere siano strettamente correlate le une alle altre e si inseriscono in un “analogo” contesto temporale, circostanza quest’ultima che evidentemente ne rafforza il carattere unitario.

3.8 Sono le stesse parti resistenti che ad evidenziare come la Variante Ovest all’abitato di Mogliano era stata completata il 24/06/2009; che la variante alla S.P. 65 era stata consegnata in data 21/12/2005 e, che ancora, lo svincolo alla S.P. 64 era stato ultimato in data 29/05/2012.

3.9 Risulta, altresì, dirimente constatare che la delibera di Giunta Provinciale n. 141 del 16/04/2012 recante approvazione del progetto preliminare, unitamente agli atti progettuali, prevedono espressamente che …”il progetto in esame fa parte di un insieme di opere già eseguite o in fase di esecuzione più ad Ovest e più ad est dello stesso che hanno il compito di sgravare il centro di Mogliano Veneto dal traffico di attraversamento nonché migliorare i collegamenti alle infrastrutture di trasporto..; tali opere sono costituite dalla Variante Ovest dell’abitato di Mogliano Veneto, dalla Variante alla S.P. 65 per la soppressione del P.L.al Km. 11+485 della linea ferroviaria Mestre-Treviso e dallo svincolo sulla S.P.64 e il tratto liberalizzato dell’autostrada A27, opere riportate nell’elaborato progetto preliminare “Corografa”…”.

4. Si consideri, ancora, come l’opera di cui si tratta è espressamente qualificata negli atti progettuali come “complementare al passante di Mestre” e denominata “circonvallazione Nord di Mogliano Veneto”.

4.1 E’ allora evidente come si sia in presenza di un complesso unitario che avrebbe richiesto una verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. screening) sulla base degli elementi di cui all’allegato V del presente decreto il quale al punto 1 prevede che “le caratteristiche dei progetti devono essere considerate tenendo conto in particolare del cumulo con altri progetti”.

4.2 La Valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto non solo aver a riferimento la situazione ambientale esistente, ma porre quest’ultima ad oggetto della stessa valutazione, facendo riferimento ad opere che, seppur realizzate, risultavano necessariamente funzionali e strumentali alla viabilità dell’area e al perseguimento delle finalità dell’opera da realizzare".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1132 del 2014

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