Sgravi contributivi ed aiuto di Stato
Il T.A.R. conferma che la normativa italiana che prevedeva degli sgravi contributivi per gli anni 1997 – 1995 (decreto legge n. 96/1995, convertito in legge n. 206/1995) per le imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia è contrasto con la normativa comunitaria dettata in materia di divieto di aiuti di Stato, in particolare con l’art. 87 (ora 107), paragrafo 1, del Trattato UE.
Premesso ciò il Collegio dichiara che l’I.N.P.S. ha perciò il potere di procedere al recupero delle somme anche decorsi i 90 giorni previsti dall’art. 1, comma 351, della legge n. 228/2012 - trattandosi di un termine ordinatorio - e senza che si possa eccepire alcuna prescrizione, che non opera perché in contrasto con il diritto europeo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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