La normativa statale in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili
Segnaliamo un dossier del Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive della Camera dei deputati.
Post di Daniele Iselle
Segnaliamo un dossier del Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive della Camera dei deputati.
Post di Daniele Iselle
Forse si arriva ad una conclusione Coordinando:
art. 8, comma 4, lett. g) – obbligo documentale/progettuale della PAS
+ art. 11, comma 3, NTA PIZAT – recepimento delle misure/prescrizioni VAS quando previste
+ contenuti della VAS/PIZAT – individuazione concreta delle misure, anche sito-specifiche.
Alla luce del quadro normativo e pianificatorio sopra richiamato, il tema delle misure di mitigazione non sembra richiedere, per gli interventi assoggettati a PAS e ricadenti nelle Zone di Accelerazione Terrestri, l’individuazione di un autonomo e generalizzato obbligo di realizzazione di opere di mitigazione per il solo fatto della localizzazione in ZAT.
L’obbligo di confrontarsi con il profilo della minimizzazione dell’impatto territoriale e paesaggistico discende già, in via generale, dall’art. 8, comma 4, lett. g), del D.Lgs. n. 190/2024, che richiede a corredo della PAS una specifica relazione relativa ai criteri progettuali adottati ai fini della minimizzazione dell’impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l’integrazione del progetto nel contesto ambientale di riferimento.
La disciplina del PIZAT si colloca su questo primo livello generale, introducendo un ulteriore elemento di specificazione. L’art. 11, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del PIZAT prevede infatti che, nei casi stabiliti dalla normativa vigente, i progetti recepiscano le misure di mitigazione e le eventuali prescrizioni derivanti dalla VAS del PIZAT e dagli ulteriori procedimenti ambientali eventualmente richiesti.
Ne consegue che, qualora la VAS del PIZAT individui, con riferimento alla specifica tipologia di ZAT e agli effetti ambientali o paesaggistici attesi, determinate misure di mitigazione applicabili al progetto, queste non possono essere richiamate in termini meramente generici, ma devono trovare concreto riscontro nella progettazione e nella relazione prevista dall’art. 8, comma 4, lett. g), del D.Lgs. n. 190/2024.
In particolare, l’Allegato E del PIZAT, con riferimento allo Scenario 1, prevede che, qualora dalla valutazione degli effetti sul paesaggio emergano effetti negativi, siano predisposte mitigazioni opportune, sito-specifiche, adeguatamente contestualizzate ed efficaci rispetto al singolo intervento. Le indicazioni contenute nella VAS assumono pertanto rilievo non come generico catalogo di opere da applicare indistintamente a tutte le PAS, ma come quadro di riferimento per individuare, in relazione alle caratteristiche concrete del sito e dell’intervento, le misure di mitigazione effettivamente necessarie.
In definitiva, per una PAS ricadente in ZAT, la relazione di cui all’art. 8, comma 4, lett. g), dovrebbe quindi esplicitare: (1) quali effetti territoriali e paesaggistici siano stati considerati; (2) quali criteri progettuali siano stati adottati per minimizzarli; (3) se, alla luce delle misure individuate dalla VAS del PIZAT e delle caratteristiche sito-specifiche dell’intervento, siano necessarie misure di mitigazione; e, in caso affermativo, (4) quali specifiche misure siano state concretamente recepite nel progetto.
Non sarebbe pertanto sufficiente una dichiarazione generica di avvenuta mitigazione: laddove la VAS/PIZAT individui misure pertinenti al progetto, la relazione dovrà darne puntualmente conto e il progetto dovrà risultare coerente con esse.
Forse c’è un vero punto debole del sistema.
Immaginiamo che la VAS dica:
“in caso di effetti paesaggistici negativi dovranno essere previste opportune misure di mitigazione sito-specifiche.”
La domanda diventa:
chi stabilisce quali sono le “opportune” misure?
Se rispondiamo:
il progettista, abbiamo un certo margine tecnico-discrezionale.
Se rispondiamo:
il Comune, rischiamo di trasformare la PAS in una procedura nella quale l’amministrazione può introdurre, caso per caso, obblighi non previamente determinati.
Se rispondiamo:
la VAS, allora dobbiamo poter individuare nella VAS criteri sufficientemente chiari per determinare quali misure siano applicabili.
Molto semplicemente l’art.13 co.1 del d.lgs 190/2024, esclude la Pas dalla valutazione ambientale, solo Vinca
Per meglio chiarire il concetto di “zona franca” per la Pas: va tenuto conto delle misure della VAS del PIZAT; le prescrizioni urbanistico-ambientali gravano comunque sul progetto perché localizzato dentro una ZAT.
Anche se l’art. 11 delle Norme Tecniche dice “Nei casi stabiliti dalla normativa vigente” e “laddove previsto”. Questa formulazione è sufficiente, da sola, per non sostenere che qualsiasi misura contenuta nel RA diventi automaticamente una prescrizione del progetto?
Si potrebbe anche dire:La ZAT non sembra essere stata pensata principalmente per rendere più facile la PAS.
Sembra essere stata pensata soprattutto per creare un regime di accelerazione per i progetti più complessi, cioè quelli dell’Allegato C.
Infatti Il comma 10 non dice:
“gli interventi in ZAT devono rispettare tutte le prescrizioni della VAS”.
Dice, per l’Allegato C:
“non si applicano le procedure di valutazione ambientale … a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di VAS”.
La condizione è collegata espressamente alla deroga alle procedure di valutazione ambientale dell’Allegato C.
Non dice, testualmente:
“per ogni intervento A/B in ZAT devono essere obbligatoriamente recepite tutte le misure del RA”.
Ma se sei dentro una ZAT, territorialmente sei ZAT.
Quindi La domanda è:
“Per un intervento di Allegato A/B localizzato in una ZAT, l’applicazione del regime amministrativo dell’Allegato A/B beneficia esclusivamente delle semplificazioni previste dall’art. 12, comma 10, oppure il progetto è anche necessariamente soggetto alle misure di mitigazione individuate dalla VAS del PIZAT?”
La posizione finale potrebbe essere questa:
Per una PAS/Allegato B, non si vede nel testo dell’art. 12 un vantaggio procedimentale ulteriore della ZAT rispetto all’art. 11-quater per area idonea.
Non si vede neppure, nel comma 10, una disposizione che dica espressamente che tutte le misure del RA diventano automaticamente condizioni della PAS.
Per un’Allegato C, invece, la differenza è netta: la ZAT consente di evitare le procedure di valutazione ambientale del Titolo III, purché il progetto recepisca le misure di mitigazione della VAS.
Se si possono presentare Pas dentro la Zat, non tenendo conto delle valutazioni del RA, per la Vas, non avrebbe senso assoggettarle a Vas.La Pas non può essere una procedura esente dal Piano. Anche se leggendo l art.12 co.10.lett.b) parrebbe che la valutazione andrebbe fatta solo per impianti alleg.C, ma questa ultima fattispecie la esonera dalla parte III, se recepire le indicazioni. Dalla lettura delle norme del Pizat e allegato E, sintesi, invece si parla di tutti i fotovoltaici, senza fare distinzione..In sostanza, Pas in zona di accelerazione non è zona franca.
Una prima conclusione alla domanda potrebbe essere:
Se hai un Allegato B in area idonea fuori ZAT
Hai già la semplificazione dell’art. 11-quater.
Se hai un Allegato B dentro ZAT
Hai sostanzialmente la stessa semplificazione paesaggistica dell’art. 12, comma 10.
Non vedo, allo stato, un grande “premio” aggiuntivo della ZAT per l’Allegato B.
Si potrebbero anzi avere più condizioni progettuali derivanti dal PIZAT, ma questo va verificato sulla natura giuridica delle misure.
Se hai un Allegato C in area idonea
Hai le agevolazioni dell’art. 11-quater, compresa la riduzione dei termini AU, ma non automaticamente l’esenzione dalla valutazione ambientale.
Se hai un Allegato C in ZAT
Qui c’è il vero salto:
AU semplificata + disciplina paesaggistica dell’area idonea + esclusione delle procedure di valutazione ambientale del Titolo III, purché il progetto recepisca le misure della VAS.
La domanda che interessa davvero è:
Ho una ZAT che è anche area idonea. Se faccio un impianto in Allegato B/PAS, posso avvalermi semplicemente dell’art. 11-quater come area idonea e non applicare le misure della VAS/PIZAT? Oppure, essendo fisicamente dentro una ZAT, quelle misure mi vincolano comunque?
La RA, per affermare che lo scenario 1, è quello più favorevole, fa questo ragionamento: aumento di 8.000ha le Zat, quindi ho più aumento di gw, per cui raggiungo prima i 5,828gw, entro il 2030. Effetti sulla varie matrici, quasi indifferenti o di poco conto. Per capire meglio leggere la tabella 63 allegata al RA. L’aumento tra scenario 0 e 1 è del 40%, si passa da 20.000ha circa a 28.000ha circa
Domanda: effetto dell’area idonea ex art. 11-quater dall’effetto specifico della ZAT ex art. 12.
Se una ZAT ricade necessariamente in un’area idonea, per un impianto che già può essere realizzato in PAS in area idonea, quale vantaggio ulteriore mi dà la ZAT? E posso scegliere di procedere semplicemente come “area idonea”, senza invocare la disciplina della ZAT, soprattutto per evitare le ulteriori interferenze/procedure legate alla ZAT? la risposta potrebbe essere: la ZAT non dovrebbe essere una “condizione obbligatoria” per usufruire della disciplina dell’area idonea; sono due qualificazioni che possono concorrere, ma con effetti diversi. Però ci potrebbe essere un possibile contrasto/rapporto tra articoli 11-quater e 12.
Questo passaggio le norme della regione allegate al Pizat non lo dicono…Sarebbe bene essere chiarito a mio avviso. n.b. Si parla solamente degli interventi di cui agli alleg. A e B del D.Lgs. n. 190/2024; è evidente il vantaggio nel caso di interventi di cui all’alleg. C del citato decreto, in termini di accelerazione amministrativa e localizzativa che da la Zat.
La Regione presenta il PIZAT come strumento per favorire lo sviluppo delle FER, ma contemporaneamente parla di “consumo di suolo zero”, superfici impermeabilizzate e aree a basso impatto paesaggistico.
Ci sarebbe da capire come ha costruito lo scenario.
In altre parole:
Perché una determinata area è diventata zona di accelerazione mentre un’altra, magari anch’essa area idonea, è rimasta fuori?
La metodologia usata dal Veneto per scegliere le ZAT è abbastanza robusta da giustificare le semplificazioni che poi la legge fa scattare?
Il PIZAT Veneto non crea, per la maggior parte dei progetti fotovoltaici, una nuova “idoneità” territoriale. Seleziona un sottoinsieme delle aree già idonee e gli attribuisce soprattutto una semplificazione ambientale ulteriore: per gli interventi in Autorizzazione Unica, la valutazione ambientale del singolo progetto viene sostanzialmente sostituita dalla valutazione preventiva effettuata sul Piano, purché siano rispettate le misure di mitigazione della VAS.
Il Veneto ha costruito un PIZAT molto più ristretto di quanto avrebbe potuto, concentrandolo quasi esclusivamente sul fotovoltaico in aree già antropizzate. Questo cambia molto la lettura del Piano.
Le NTA identificano:
Scenario 0 – minimo obbligatorio
Scenario 1 – ampliamento regionale
Che dice, dalla lettura delle aree inserite, qualcosa di molto importante:
– il PIZAT Veneto è stato costruito come strumento di accelerazione del fotovoltaico prevalentemente “sopra” o “dentro” il costruito, non come strumento per aprire massicciamente nuovo territorio agricolo al fotovoltaico.
La stessa DGR parla esplicitamente di minimizzazione del consumo di suolo e priorità alle superfici artificiali
Le NTA dicono espressamente:
le zone agricole ZTO E non sono ZAT, salvo quanto consentito dall’art. 11-bis, comma 2 del TU FER.
Quindi il PIZAT non sta dicendo:
“l’agricoltura è una zona di accelerazione”.
Al contrario.
La regola generale è:
ZTO E – fuori ZAT.
Questo rafforza parecchio la tesi secondo cui il PIZAT veneto vuole concentrare l’accelerazione su superfici già trasformate.
Quindi non è il PIZAT a trasformare una zona agricola in una zona dove improvvisamente il fotovoltaico diventa ammissibile.
L’idoneità viene prima.
Le NTA contengono una frase che secondo me va letta con molta attenzione:
-le ZAT non comportano una deroga generale agli strumenti di tutela ambientale, paesaggistica e culturale.
Quindi:
ZAT non è uguale “zona franca”.
È una zona con procedimento accelerato, non una zona senza regole.
Le NTA prevedono infatti che i progetti recepiscano, quando previsto, le misure di mitigazione e le prescrizioni derivanti dalla VAS del PIZAT.
C’è però una domanda critica che io farei alla Regione come analisi critica.
La legge dice che la ZAT deve essere una zona in cui la diffusione della specifica FER non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificità della zona.
Il Veneto ha selezionato principalmente categorie territoriali molto generali:
industriale ≥15 ha
commerciale ≥15 ha
parcheggi
ospedali
discariche
aeroporti
ecc.
Ma la domanda è:
– la valutazione ambientale è stata fatta realmente a livello della singola area oppure soprattutto per categoria territoriale?
Per esempio:
due aree industriali entrambe superiori a 15 ettari sono davvero ambientalmente equivalenti?
Ovviamente no.
Una potrebbe essere:
◦ fortemente impermeabilizzata;
◦ senza elementi naturalistici;
◦ distante da corsi d’acqua;
◦ lontana da abitazioni;
◦ priva di vincoli.
Un’altra potrebbe avere:
◦ alberature;
◦ corridoi ecologici;
◦ fossati;
◦ connessioni ecologiche;
◦ problemi idraulici;
◦ vicinanza a recettori sensibili;
◦ elementi paesaggistici.
Eppure entrambe possono rientrare nella stessa categoria ≥15 ha.
Questo è un punto che merita di essere verificato nel Rapporto Ambientale.
Il PIZAT Veneto riguarda solo fotovoltaico + accumulo co-ubicato + opere connesse/infrastrutture indispensabili. Le NTA lo dicono espressamente. BBurv Veneto
Quindi il Veneto ha fatto una scelta molto precisa:
– non un PIZAT generale per tutte le FER, ma un PIZAT fortemente focalizzato sul fotovoltaico.
Questo ha un effetto anche sull’analisi della VAS:
-la VAS non deve dimostrare che qualsiasi FER sia ambientalmente compatibile in quelle zone.
Deve sostanzialmente dimostrare la compatibilità dello specifico scenario fotovoltaico individuato.
E c’è una cosa che ho verificato
La Regione ha affidato a Seingim il supporto tecnico per:
◦ Rapporto Ambientale;
◦ VIncA;
◦ supporto alla predisposizione del PIZAT.
L’importo complessivo dell’affidamento è stato 89.998,52 euro IVA e oneri inclusi.
Non è naturalmente una valutazione sulla qualità del lavoro, ma serve a capire la natura dell’operazione: è un Piano regionale di individuazione delle aree, non uno studio progettuale sito per sito.
Io leggerei il PIZAT Veneto così:
Se il progetto ricade nella ZAT ed è conforme alle misure di mitigazione della VAS:
-per le fattispecie dell’Allegato C viene meno la procedura ambientale del Titolo III.
Ed è questo il vero “acceleratore”.
Ma c’è un punto che secondo me bisogna attenzionare, perché potrebbe essere il più interessante di tutti:
– la VAS del PIZAT ha realmente individuato delle “misure di mitigazione” concrete, precise e verificabili per le diverse ZAT, oppure il Rapporto Ambientale si limita a una valutazione generale delle categorie territoriali?
Perché se le misure sono molto specifiche, il meccanismo è forte:
– VAS, condizioni ambientali precise, progetto conforme, esenzione VIA.
Se invece sono generiche, tipo “adottare misure di mitigazione paesaggistica e ambientale”, allora nasce una domanda molto seria:
– come può il futuro proponente sapere esattamente quali condizioni deve rispettare per beneficiare dell’esenzione?
E questa non è una questione banale: può incidere sulla certezza giuridica dell’esenzione dalla valutazione ambientale.
CONSUMO DI SUOLO-
a pag. 33 del dell’alleg. E – sintesi non tecnica.
di dice : il PIZAT produce degli effetti solamente a livello procedurale, non andando ad introdurre alcuna possibilità aggiuntiva di installazione di nuovi impianti fotovoltaici in particolari aree del territorio regionale. Infatti, nelle zone individuate dal PIZAT sarebbe comunque possibile l’installazione di impianti fotovoltaici seguendo il normale iter procedurale previsto dalle normative vigenti.
poi ancora a pag. 34: Nella valutazione comparativa si deve tenere presente che le semplificazioni procedurali previste dal PIZAT possono fortemente orientare le scelte strategiche, privilegiando determinate tipologie di aree (prevalentemente già urbanizzate ed artificializzate e in copertura) piuttosto che l’occupazione di nuove aree libere o agricole. In assenza del PIZAT, invece, la scelta localizzativa dell’installazione di nuovi impianti è sostanzialmente relegata a scelte puntuali di opportunità e nel rispetto della normativa nazionale, che non convergono verso una visione d’insieme del territorio soprattutto in termini energetici e di occupazione di suolo.
Ancora sotto nella tabella nella patre della SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE, abbiamo:
STATO DI FATTO – Possibili effetti negativi sull’occupazione di nuovo suolo specialmente quello agricolo e non già artificializzato
ALTERNATIVA a SCENARIO O – contenuto minimo – e si dice: Salvaguardia del suolo, specialmente quello agricolo e non già artificializzato
ALTERNATIVA B- scenario 1- Salvaguardia del suolo, specialmente quello agricolo e non già artificializzato al netto di alcune aree afferenti alla SPV che sono attualmente libere e discariche. Trattasi comunque di una percentuale minima di zone all’interno dello scenario
*SI TRALASCIA LA PARTE SOCIOECONOMINA, che poi è quella che di fatto orienta la scelta verso lo scenario 1
Mentre nel capitolo 3.5- Misure di mitigazione, si dice, nella valutazione dei potenziali effetti si deve necessariamente tenere in considerazione che questi possono avere rilievo ed intensità molto differente, a seconda dei seguenti fattori:
-specifico uso del suolo interessato dato che, per esempio, anche all’interno delle aree urbanizzate (industriali, artigianali, portuali o aeroporti) possono essere presenti delle aree di risulta non artificializzate e attualmente permeabili;
Quindi la domanda è: le scelte localizzate compiute nel PIZAT contrastano l’occupazione di nuovo suolo?
Piano delle zone di accelerazione terrestri (PIZAT)
12 agosto 2026 by IDT-RV2.0
Con Deliberazione n. del 2026 la Giunta regionale ha adottato il Piano di individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri della Regione del Veneto (PIZAT) è redatto in attuazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 190/2024 e della Direttiva (UE) 2023/2413.
La strategia regionale proposta con il PIZAT mira a promuove uno sviluppo “a consumo di suolo zero”, orientando gli investimenti verso la tutela del suolo agricolo, attraverso l’uso prioritario di superfici già impermeabilizzate, e verso l’accettabilità sociale, selezionando siti a basso impatto paesaggistico per garantire la piena integrazione territoriale degli impianti.
L’elaborazione del PIZAT rappresenta un passaggio strategico per assicurare la coerenza tra gli obiettivi di decarbonizzazione, la tutela del paesaggio e la gestione sostenibile del territorio, costituendo altresì una tra le diverse misure per terrestri per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di potenza aggiuntiva di energia derivante da fonti rinnovabili al 2030, previsti dall’Allegato C-bis all’art. 11-bis del T.U FER, che per il Veneto sono pari a 5.828 MW, in coerenza con gli scenari fissati dal Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER).
Prima di proseguire l’iter di approvazione finale del Piano in Consiglio regionale, il PIZAT sarà sottoposto alla consultazione pubblica, prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Per rendere fruibile e facilmente accessibile la banca dati dello scenario 1 del PIZAT è stato creato il presente WebGis.
Il PIZAT non coincide con le “aree idonee”
La stessa DGR 798 specifica che le zone di accelerazione devono essere individuate all’interno delle aree idonee e devono comprendere il contenuto minimo previsto dalla normativa, compresa la mappatura delle aree industriali effettuata dal GSE.
Quindi non è la Regione che con il PIZAT può semplicemente dire:
“Questa zona ci piace, quindi da domani è area accelerata.”
Ci sono vincoli e criteri derivanti dalla normativa nazionale.
Per gli interventi degli Allegati A e B, se l’intervento si trova in una zona di accelerazione:
non è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.
L’autorità paesaggistica esprime comunque un parere obbligatorio, ma non vincolante, entro i termini previsti.
Quindi non significa:
“il paesaggio non conta più”.
Significa:
“la valutazione dell’autorità paesaggistica rimane, ma non ha più il potere di bloccare il progetto attraverso un’autorizzazione vincolante.”
Questa è una semplificazione significativa.
Per gli interventi dell’Allegato C, il comma 10 prevede una semplificazione ancora più forte:
nelle zone di accelerazione non si applicano le procedure di VIA, purché il progetto rispetti le misure di mitigazione stabilite dalla VAS del Piano.
Quindi la logica è:
valuto gli effetti ambientali a livello di Piano, stabilisco preventivamente le mitigazioni, se il singolo progetto rispetta quelle condizioni, evito di ripetere una parte della valutazione ambientale.
È proprio questo uno degli obiettivi delle “zone di accelerazione”.
Il PIZAT è uno strumento di pianificazione territoriale.
Successivamente ci dovrà essere comunque un progetto concreto, con il relativo procedimento amministrativo.
La differenza è che, essendo il progetto localizzato in una zona di accelerazione, quel procedimento potrà essere molto più semplice rispetto a un progetto analogo fuori dalla zona(IO DIREI ANCHE RISPETTO ALLA ZONA IDONEA, certamente non compresa in quella di accelerazione).
In pratica la Regione, ha fatto questo:
-ha preso la proposta di Piano delle zone dove vuole concentrare/accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, l’ha formalmente adottata e l’ha sottoposta a VAS e consultazione pubblica.
il Piano, una volta approvato definitivamente, può avere conseguenze molto importanti perché nelle zone di accelerazione la legge prevede semplificazioni autorizzative, paesaggistiche e, per determinate categorie, ambientali.
Una cosa molto interessante: il Veneto è arrivato tardi rispetto alla scadenza dell’art. 12
-la discrasia temporale è reale: il termine indicato dall’art. 12 è febbraio 2026, mentre il Veneto ha adottato il Piano a luglio 2026.
E qui la Regione si giustifica:
La Regione aveva già avviato il percorso nel maggio 2026 con la DGR 358.
Ma il quadro sulle aree idonee è stato piuttosto travagliato. La stessa documentazione regionale ricorda che le sentenze del TAR Lazio del 2025 hanno messo in discussione alcuni criteri del DM 21 giugno 2024 sulle aree idonee, creando la necessità di rivedere il quadro nazionale
integrazione al post di prima(non ancora pubblicato) – l’impianto rimane semplicemente soggetto al regime di attività libera previsto dal D.Lgs. 190/2024, con gli eventuali adempimenti successivi previsti dall’art. 5, comma 2 e dall’art. 7, comma 10?
Leggendo il dossier sulle fonti rinnovabili segnalato, mi sono posto una questione sul rapporto tra obbligo di installazione degli impianti da fonti rinnovabili e relativo regime amministrativo.
L’obbligo di ricorrere alle fonti rinnovabili negli edifici non nasce, evidentemente, con la modifica entrata in vigore il 3 agosto: la disciplina precedente già lo prevedeva per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni rilevanti. La novità del 3 agosto consiste piuttosto nell’estensione dell’obbligo anche ad ulteriori fattispecie di intervento.
La domanda, quindi, è: se l’obbligo sostanziale di installare FER “trascini” l’impianto dentro il titolo edilizio principale oppure se resti applicabile autonomamente il regime amministrativo previsto per quell’impianto (attività libera/PAS).
Forse indirettamente risponde la sentenza 4001 del 2026: La soprintendenza non può fermare l’installazione di pannelli fotovoltaici solo perché hanno un impatto visivo e sono percepibili dall’esterno. Lo conferma il Consiglio di stato nella sentenza 4001 del 2026.
Si trattava di intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato ricadente in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico
Per tale intervento, la società aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, nella quale, però, il Comune, nel trascrivere il contenuto del parere della soprintendenza, aveva incluso il divieto di collocare pannelli fotovoltaici sul tetto. Per cui non si è posto il problema se occorreva Pas o meno in questo caso. E’ stato valutato solo l’effetto dei pannelli in area vincolata.
pag. 25 – per la parte in cui si dice:Per quanto concerne la disciplina transitoria, l’articolo 15 fa salva l’applicazione della normativa previgente alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del
Testo unico sulle FER (30 dicembre 2024), fatta salva la facoltà del proponente di optare esplicitamente per l’applicazione delle nuove disposizioni. Al fine di circoscrivere l’ambito applicativo di tale regime di salvaguardia, la norma precisa che per “procedure in corso” debbano intendersi esclusivamente i procedimenti abilitativi o autorizzatori per i quali, alla data del 30 dicembre 2024, risultasse già compiuta e perfezionata la verifica di completezza della documentazione
progettuale. *Si segnala La decisione recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione IV) n. 3611 del 2026. Questa pronuncia fa chiarezza sull’applicazione del regime transitorio per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR / Autorizzazione Unica) relativo agli impianti fotovoltaici in aree agricole di pregio nella Regione Veneto. Ecco i punti cardine stabiliti dai giudici amministrativi: La “completezza formale” è l’unico spartiacque: Ai fini del regime transitorio (nel coordinamento tra la normativa regionale come la L.R. 17/2022 e i successivi decreti statali), per stabilire quale legge applicare conta esclusivamente la verifica di completezza documentale dell’istanza ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 alla data di entrata in vigore delle nuove norme. Integrazioni successive irrilevanti sullo sbarramento: Se l’istanza presentata era formalmente completa entro i termini, l’applicazione della vecchia disciplina (più favorevole) resta salva, anche se l’amministrazione richiede in un secondo momento integrazioni documentali o approfondimenti istruttori. Il Consiglio di Stato distingue nettamente la completezza formale dall’adeguatezza istruttoria. Prevalenza dell’Autorizzazione Unica sui vincoli locali: La sentenza conferma la legittimità del PAUR rilasciato dalla Regione per un impianto fotovoltaico a terra (nel caso specifico da oltre 7 MW a Mogliano Veneto), ribadendo che l’Autorizzazione Unica ha il potere di superare i divieti urbanistici locali dei Comuni.
Passaggio interessante a pag. 15: Uno dei fattori che favoriscono la diffusione degli impianti FER e, in particolare, l’aumento della capacità di generazione installata per la produzione di energia elettrica da FER, è la definizione di procedure amministrative semplificate per l’installazione di nuovi impianti, per il potenziamento (repowering) di quelli già esistenti, nonché per la costruzione delle relative infrastrutture di connessione, che garantisca – pur nel rispetto di valori di rilevanza costituzionale come il paesaggio – tempi celeri per l’ottenimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti FER o di potenziamento degli impianti esistenti.
Si dice: “pur nel rispetto di valori di rilevanza costituzionale come il paesaggio”; la formulazione sembra quasi presentare la tutela del paesaggio come un limite “da sopportare” nel perseguimento dell’obiettivo della semplificazione e della rapidità delle procedure per gli impianti FER. Quasi che si debba ricordare, come elemento di cautela, che anche il paesaggio, nonostante tutto, deve essere rispettato.
Sul punto si richiamano gli artt. della Costituzione, Articolo 9: Stabilisce che la Repubblica tutela il “paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Dal 2022 la tutela è stata estesa anche all’ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi, persino nell’interesse delle future generazioni. Articolo 41: Regola l’iniziativa economica privata. Questa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza alla libertà e alla dignità umana.
Si potrebbe pure dire: dobbiamo purtroppo fare i conti anche con il fatto che il paesaggio è un valore costituzionalmente tutelato.
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