Il Comune non è tenuto a confutare analiticamente le osservazioni dei privati
Il T.A.R. afferma che il Comune, in seguito all’invio dei c.d. motivi ostativi ai privati, non è obbligato a confutare in maniera analitica tutte le osservazioni pervenute da quest’ultimi, essendo sufficiente considerare le memorie prodotte, pur senza confutarle espressamente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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