Comune di Spinea: programmazione attività formativa – webinar
L'Assessorato alla Pianificazione e Tutela del Territorio del Comune di Spinea, in collaborazione con KairosForma, organizza i seguenti due webinar nel mese di maggio 2026 :
Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 15/05/2026

Dovrebbe essere chiarito quanto affermato nel webinar: per gli edifici che, ai fini della sostenibilità e del risparmio energetico, prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici, è necessario attivare preventivamente la PAS, tale procedura deve essere separata dal progetto edilizio.
L’unico caso espressamente previsto dalla normativa in cui occorre ottenere preventivamente la PAS riguarda l’installazione di impianti geotermici, come stabilito dal decreto ministeriale 30 settembre 2022 sui nuovi regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
In particolare, gli articoli 3 e 4 del decreto disciplinano il rapporto tra gli impianti FER e i titoli edilizi.
Art. 10-bis
(Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica)
2) allochi la capacità di rete disponibile e rilasci le relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non discriminatorie; APPARE SINGOLARE QESTA ULTIMA PARTE
Webinar non ha tenuto conto degli ultimi aggiornamenti -vedere come esempio l’art.11quater
Abbiamo assistito oggi ad un webinar monco, che non ha tenuto conto del dl n.21/2026 come convertito nella legge il 19 aprile….Rif.art.7
Sono stati stati modificati rispetto al webinar: Art. 4- Definizioni; Art. 8 Procedura abilitativa semplificata; Art. 10 Coordinamento del regime concessorio; Art. 10-bis
(Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica) inserito ex novo; Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee);Art. 12 Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi; Art. 14 Disposizioni di coordinamento (inserito il co. 7bis); (Articolo 7) Allegato A Interventi in attività libera; (Articolo 8) Allegato B Interventi in regime di PAS; (Articolo 9) Allegato C Interventi in regime di autorizzazione unica
per essere pragmatici- portata della modifica all’art. 4: Art. 4
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) ((‘ intervento ‘: le attività di costruzione ed esercizio delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, B o C, comprese quelle relative alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili, fatta eccezione per le attività di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di cui all’articolo 10-bis, commi 8 e 10, nonché della rete di distribuzione realizzate autonomamente));
COSE NON DETTE NEL WEBINAR:
il nuovo combinato: art. 4, lett. a) e art. 11-quater, comma 3.
sembrano andare tutte nella stessa direzione: impedire che le opere connesse e le reti “trascinino” il regime semplificato fuori dalle aree idonee.
Diciamo per l’Avvocato Veronese che la sostituzione dell’amianto con fotovoltaico è Pas piena, vedere parte II alleg.B_. per l’art 11 co.6,prima del d.lgs 178/2025, la sanzione edilizia era legata solo se intervento di cui all’art.7, tale richiamo è stato eliminato. Per il resto mi pare che l’ Architetto abbia avuto un comportamento poco consono…
Nel corso di un intervento su TV24 – Il Sole 24 Ore dedicato al tema delle energie rinnovabili, il Presidente Regina, Delegato del Presidente di Confindustria per l’Energia e la Transizione Energetica, ha sostenuto che Confindustria dovrebbe promuovere una “battaglia costituzionale” per rivedere il Titolo V della Costituzione in materia di fonti rinnovabili, motivando tale richiesta con la necessità di affrontare quella che viene definita un’emergenza nazionale.
Nel suo intervento è stato inoltre affermato che vi sarebbero circa 4.000 impianti in attesa di autorizzazione presso Presidenza del Consiglio dei Ministri e che il Governo dovrebbe assumersi la responsabilità di approvarne almeno una parte significativa, riducendo, secondo questa impostazione, il peso delle procedure ambientali e paesaggistiche considerate un ostacolo allo sviluppo degli impianti.
Il ragionamento è stato collegato all’obiettivo di accelerare la diffusione delle rinnovabili per ridurre i costi energetici e le bollette delle imprese italiane.
L’intervento evidenzia con chiarezza la rilevanza economica, politica e istituzionale degli interessi in gioco nel settore energetico, nonché il livello dello scontro tra esigenze industriali, tutela del territorio e procedure autorizzative.
Allegato B
Interventi in regime di PAS
Sezione I – Interventi di nuova costruzione
c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
Le zone di accelerazioni del Veneto verso la Vas.Sarebbe un grande cosa. Si è mossa la Giunta
Sulle zone di accelerazioni il Veneto batte un colpo…Si va verso la Vas, la giunta approva atti propedeutici..Sulle ulteriori aree idonee nulla invece
E SI POTEVA SPIEGARE QUESTO PASSAGGIO CHE LA REGIONE CITA NEL SUO SITO SULLA PAS: Ai sensi del comma 8, qualora per l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti siano necessari atti di assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, il Comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Il termine di trenta giorni di cui sopra è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso o fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.
La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Qualora uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, di questo ne viene dato atto nella Determina conclusiva della conferenza. N.B.****** DA quanto si evince, si rileva che il secondo e il terzo periodo non trovano espresso richiamo nell’art. 8, comma 8, della PAS; per cui appare emergere che la Regione sembrerebbe ricondurli o comunque coordinarli con quanto previsto dalla DGRV n. 1473/2025, Allegato A, punto 13.
DOMANDA:
Era rimasta inevasa la DOMANDA: nel diritto amministrativo: l’atto amministrativo è costitutivo (crea l’effetto) o dichiarativo (accerta un effetto già esistente)?
La determinazione conclusiva della CdS è l’atto che produce l’effetto giuridico. Prima di quell’atto, la pubblica utilità è solo una potenzialità; dopo quell’atto, è un vincolo giuridico reale che permette di sottrarre la proprietà al privato.
Se veniva spiegata questa procedura in merito alla dichiarazione di pubblica utilità in PAS, nel caso sia il comune a dovere fare la parte di asservimento delle opere di connessione e non la e-distribuzione: Bur n. 171 del 24 dicembre 2025
AGSM AIM POWER SRL, VERONA
Procedura abilitativa semplificata (“PAS”) ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (“TU FER”) per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte solare fotovoltaica della potenza di 3.494,205 kWp, in corrispondenza dei terreni individuati al Catasto Terreni del Comune di Campo San Martino (PD) al Foglio 4, particelle 27, 28, 220, 265, 266, 267, e delle relative opere connesse individuate al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 4, particelle 29, 110, 221.
Si comunica che in data 23/06/2025 la Società ha depositato istanza di PAS ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 25 novembre 2024, n. 190 (“TU FER”), preso il SUAP del Comune di Campo San Martino Protocollo SUPRO 0343890 del 23/06/2025 – ID pratica 03444320232-13052025-1100, per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte solare fotovoltaica della potenza di 3.494,205 kWp, in corrispondenza dei terreni individuati al Catasto Terreni del Comune di Campo San Martino (PD) al Foglio 4, particelle 27, 28, 220, 265, 266, 267, e delle relative opere connesse individuate al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 4, particelle 29, 110, 221. Contestualmente, la Società ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e delle opere connesse e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento, ai sensi dell’art. 10 del DPR 8 giugno 2001, n. 327, al fine di procedere con l’asservimento delle aree su cui è prevista la realizzazione della fascia di accesso all’area dell’impianto fotovoltaico e la posa della linea elettrica di connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica. Si allega la ricevuta del deposito dell’istanza di PAS sul portale SUAP.
Con Determinazione n. 366 del 11/12/2025, il Comune di Campo San Martino ha:
autorizzato la ditta AGSM AIM Power srl alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico in oggetto e delle relative opere accessorie;
dichiarato la pubblica utilità delle opere autorizzate
autorizzato la ditta e-distribuzione spa alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione (c.d. “impianto di rete per la connessione”);
apposto il vincolo preordinato all’esproprio per le aree su cui ricade parte dell’impianto di rete per la connessione, ovvero: Foglio 4, Particelle 29, 110, 221, per complessivi 800 m2 circa, oggetto di frazionamento a cure e spese della ditta AGSM AIM Power srl.
Capire quando si deve costituire la CER se in area agricola, visto che è condizione di deroga, art.8 co.2
art. 11bis co. 2 – sono riferimenti corretti
art. 15 del d.lgs n. 190/2024 –
Art. 15
Abrogazioni e disposizioni transitorie
COME SI DEVE LEGGERE in modo coordinato con il comma «1-bis. della legge 4/2026- di conversione in legge con modifiche del dl n. 175/2025- – Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell’area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-ter. All’articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190″». DOMANDA: SE LA MANCANCA DI OPERE CONNESSE DI CUI DEVE ESSERE FATTO L’ASSERVIMENTO, RIENTRA IN QUESTO CASO.
Il caso rispetto al quale numerosi operatori avevano manifestato contrarietà riguardava il limite dei 500 metri in ambito agricolo rispetto alle zone industriali, limite che non risultava previsto e che attualmente non è più contemplato. Si ritiene pertanto che la precisazione sia stata introdotta proprio a tale fine.
La domanda mira a stabilire se la CER (in deroga) debba essere ottenuta preventivamente come condizione necessaria per l’esproprio delle opere connesse soggette a PAS. Ovvero se per le opere connesse da asservire tramite PAS, il rilascio della CER in deroga costituisca una condizione sospensiva necessaria per procedere all’esproprio.
Sentenza TAR Veneto 825/2026- In zona agricola di pregio ammessi Fv a terra, se area idonea ex lege
Art. 14 co. 6 del dlgs n. 190/2024:
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021 è adeguato alle disposizioni del presente decreto.
E’ stato approvato l’adeguamento del decreto del 30 settembre 2022 ai nuovi regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Art. 3 e 4 del DM influenzano la parte sugli impianti legati ai titoli edilizi
Da capire se anche per altri tipi di impianti istallati in contestuale sia la stessa cosa, ovvero nel caso, come mai vale solo per gli impianti geotermici
Nel sito della Regione per la PAS è pure ripotato questo:
DGR 1473 del 20 novembre 2025
Sul numero 158 del 28/11/2025 è stata pubblicata la DGR n.1473 del 20/11/2025 che riporta “Prime disposizioni operative di adeguamento ai principi del D.Lgs. n. 190/2024 relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone.”
La DGR 1473 recepisce a livello regionale le indicazioni del D. Lgs 190/2024 e riporta 4 allegati:
Allegato A “Disposizioni operative per gli impianti fotovoltaici ed eolici”
Allegato A1 “Documentazione minima a corredo dell’istanza”
Allegato B “Disciplina delle garanzie inerenti gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone”
Allegato B1 “Schema di contratto di garanzia inerente gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone”
A far data dalla pubblicazione della DGR 1473 (28/11/2025), non trovano più applicazione le disposizioni organizzative e/o procedurali previste da precedenti DGR inerenti gli impianti in oggetto, in particolare quelle dettate dalla DGR 4 agosto 2009, n. 2373, dalla DGR 3 agosto 2011, n. 1270 e dalla DGR 15 maggio 2012, n. 827, limitatamente all’Allegato B, nonchè dalla DGR n. 253/2012 limitatamente alla tipologia di impianti disciplinati dal presente provvedimento.
E’ fatto salvo il regime transitorio di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 190/2024.
DA FARE ATTENZIONE:
Bur n. 158 del 28 novembre 2025
Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1473 del 20 novembre 2025
Articolo, 1, comma 3, Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”. Prime disposizioni operative di adeguamento ai principi del D.Lgs. n. 190/2024 relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone.
Nelle premesse del deliberato, come anche nell’alleg. A0, si dice:
L’art.10 della Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, sulla base di quanto previsto dall’art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 28/2011, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, ha disposto che rientri nella competenza dei Comuni il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici integrati e non integrati con potenza di picco fino ad un megawatt, ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica.
In sostanza si citano norme abrogate, non so per quale motivo. Se si vuole dire quello che diceva il citato art. 10, immagino si debba fare con una legge.
Il vero nodo interpretativo è questo:
Il D.Lgs. 28/2011 (art. 6) consentiva alle Regioni di attribuire competenze ai Comuni.
L’art. 10 L.R. 13/2011 nasce proprio da quella facoltà.
Ora però il D.Lgs. 190/2024 è norma statale sopravvenuta di riordino.
Quindi la questione giuridica è:
l’art. 10 regionale è ancora pienamente coerente con il nuovo assetto statale?
Fermo restando quanto affermato dalla DGRV, ci si potrebbe chiedere quali siano gli impianti sotto 1 MW di competenza comunale. Un caso potrebbe essere quello previsto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, ossia l’ipotesi di mancata disponibilità dell’area: in tali casi la norma rinvia all’art. 9. Resta da chiarire se ciò valga anche nell’ipotesi di mancata disponibilità delle opere connesse, comma 3, che la DGRV ritiene ammissibile in PAS.
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