Il proprietario incolpevole dell’area da bonificare non può essere il destinatario dell’ordinanza ex art. 192, co. 3 d.lgs. n. 152/2006
In un giudizio avente ad oggetto un’ordinanza di bonifica dei luoghi ex art. 192, co. 3 d.lgs. n. 152/2006 notificata ad un condominio, il TAR Torino ha ribadito che sussiste comunque la necessità, per la P.A. che adotta il provvedimento, di valutare la sussistenza di dolo o colpa in capo al coobbligato solidale, quale è il proprietario dell’area.
Non è quindi configurabile alcuna responsabilità oggettiva del proprietario del fondo su cui si trovano i rifiuti da bonificare, e questo anche in applicazione degli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia (Cons. Stato, sent. n. 3672/2017), che hanno esteso l’obbligo di bonifica anche ai detentori dell’area ma non, in ogni caso, al proprietario incolpevole del terreno su cui si trovino i rifiuti.
Post di Alessandra Piola - dottore in giurisprudenza
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