Viabilità di accesso all’impianto fotovoltaico
Il TAR Veneto ha affermato che, in base al combinato disposto dell’art. 4, co. 1, lett. f-quater e dell’art. 9, co. 3 d.lgs. 190/2024, la nozione normativa di “opere connesse” è circoscritta alle opere di collegamento dell’impianto alle reti energetiche e solo per le aree interessate da tali opere è consentito il ricorso alle procedure di esproprio previste dalla normativa di settore.
Invece, le infrastrutture viarie destinate a consentire l’accesso al sito restano estranee alla categoria delle opere connesse, con la conseguenza che la relativa indisponibilità da parte del privato non può essere superata mediante l’attivazione della procedura espropriativa.
Peraltro, nel caso di specie, la viabilità destinata a servire l’impianto si inserisce in un comparto interessato da opere di urbanizzazione previste da una pregressa convenzione urbanistica e rimaste incompiute, rispetto alle quali il Comune aveva evidenziato la necessità di una complessiva ridefinizione dell’assetto urbanistico e delle modalità di completamento delle infrastrutture tutt’ora mancanti.
La mancata disponibilità delle opere viarie giustifica il diniego di autorizzazione unica.
Il privato replicava che allora la Regione avrebbe potuto rilasciare l’autorizzazione, con la prescrizione di procurarsi una servitù di passaggio sull’area altrui.
Il TAR ha respinto questa tesi.
Ai fini che qui competono, non era sufficiente un mero proposito di conseguire, in futuro, una servitù di passaggio. In ogni caso, quest’ultima atterrebbe al godimento di un bene determinato, al momento nemmeno esistente, mentre le criticità accertate dalla P.A. afferivano, a monte, alla mancata definizione e attuazione delle opere di urbanizzazione destinate a garantire l’accessibilità del comparto.
Post di Alberto Antico – avvocato

Dgrv 1473/2025- alleg.A – ALLEGATO A
PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI E PER I
RELATIVI SISTEMI DI ACCUMULO, ANCHE DEL TIPO STAND ALONE
7. Indirizzi per gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica regionale (art. 9 D.Lgs. n. 190/2024)
7.1 Disposizioni procedurali per il rilascio dell’Autorizzazione Unica
FASE 6 – Conferenza di Servizi
La conferenza di servizi per il rilascio dell’AU si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della L. n. 241/1990.
La determinazione di conclusione della Conferenza di servizi relativa all’AU dovrà dare atto dei pareri e degli atti di assenso acquisiti, nonché delle attività di cui al D.P.R. n. 327/2001, preliminari rispetto all’AU.
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