I poteri della Stazione appaltante nei confronti delle modificazioni soggettive dell’esecutore negli appalti pubblici
Il TAR Palermo offre un’applicazione dell’art. 116 del vecchio Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), in particolare sul potere di opposizione della Stazione appaltante alla cessione d’azienda, ovvero all’atto di trasformazione, fusione e scissione del soggetto esecutore di un appalto pubblico, il quale deve darne comunicazione nelle forme di cui all’art. 1 d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
Il potere inibitorio e ripristinatorio in capo alla p.a. deve essere esercitato nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui supra. Trascorso tale termine, matura il silenzio-assenso: esso potrà essere rimosso solo in autotutela, ovvero con tutti i requisiti di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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