La gestione dei rifiuti, tra privativa comunale e soggezione alla pianificazione degli Enti territoriali
Il TAR Catania ha affermato che, ai sensi del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006), il regime di privativa comunale nella gestione dei rifiuti si applica solo nei confronti dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento. Nel caso di specie, perciò, è stata esclusa la privativa per l’attività di raccolta in eco-conferitori di plastiche domestiche destinate al recupero.
Tuttavia, il TAR ha aggiunto che il recupero dei rifiuti rimane un’attività di pubblico interesse, nonostante l’apertura al mercato, come tale sottoposta alle competenze programmatorie e pianificatorie regionali, provinciali e comunali. Perciò, è necessario un preciso accordo giuridicamente vincolante tra impresa privata e Comune, affinché la prima possa legittimamente esercitare l’attività sopra descritta.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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