Indice di dotazione minima inderogabile per le scuole nel d.m. 1444/1968

30 Lug 2019
30 Luglio 2019

L’art. 3, co. 2, lett. a d.m. 1444/1968 dice che nei Comuni vi deve essere una dotazione minima inderogabile per ogni abitante di “mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo”.

Ora, nel 1968 la scuola dell’obbligo terminava con le scuole medie, mentre oggi termina con il primo ciclo delle scuole superiori: come va interpretata la norma?

Il TAR Palermo ha affermato che l’indice va calcolato con riferimento alle sole scuole materne, elementari e medie; non anche alle scuole superiori.

Con riferimento a queste ultime, si veda l’indice riportato all’art. 4, n. 5 del medesimo decreto: “1,5 mq/abitante per le attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo (istituti universitari esclusi)”.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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