Le aree soggette a dissesto idraulico ai sensi dell’art. 8 delle NTA del PGRA
L’art. 8 delle N.T.A. del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) stabilisce che le Amministrazioni competenti alla redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti verificano le condizioni di pericolosità idraulica del territorio per le aree non mappate che siano: a) soggette a “dissesto idraulico” per effetto di studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, di consorzi di bonifica o per effetto di specifiche previsioni urbanistiche; b) affette da documentato allagamento da corso d’acqua o costiero anche in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche.
Nel caso esaminato dal TAR Veneto i ricorrenti avevano impugnano i progetti relativi a nuove viabilità comunali, sostenendo che, essendo l’area in questione non mappata (cioè priva dell’attribuzione di una determinata classe, rispettivamente, di rischio e pericolo), l'articolo 8 delle NTA del P.G.R.A. prevede che le Amministrazioni debbano compiere una verifica della pericolosità idraulica, cosa che nel caso esaminato non è stata effettuata.
Il TAR ha respinto il ricorso, precisando che nessuno degli strumenti urbanistici cui i ricorrenti si riferiscono qualifica l’area come soggetta a “dissesto idraulico”, che è il solo tipo di dissesto contemplato dall’art. 8 delle N.T.A..
E infatti il P.A.T. qualifica l’area come esondabile e/o a pericolo di ristagno idrico, e né il P.T.C.P. né il P.A.T.I. qualificano l’area come soggetta a dissesto idraulico.
Manca, dunque, il presupposto, primo e imprescindibile, per assoggettare la variante urbanistica impugnata al percorso procedimentale di cui all’art. 8 n.t.a. del P.G.R.A.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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La pronuncia del TAR Veneto appare coerente con il dato letterale dell’art. 8 delle NTA del PGRA, che richiede, quale presupposto per l’attivazione della procedura, la presenza di un’area qualificata come soggetta a “dissesto idraulico”. Resta tuttavia il dubbio se, sul piano amministrativo, non sarebbe stato più opportuno acquisire un parere dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, proprio per chiarire se un’area priva di classificazione nel PGRA (“zona bianca”) presentasse comunque elementi tali da richiedere la procedura prevista dall’art. 8. Una simile verifica avrebbe probabilmente consentito di fugare ogni incertezza interpretativa e di rafforzare l’istruttoria.
Del resto, nella prassi non sono mancati casi in cui, per aree non classificate dal PGRA, il Distretto ha attestato che la cartografia non attribuiva alcuna classe di pericolosità, fornendo comunque un contributo tecnico utile alla valutazione dell’intervento.
Per questo motivo, pur comprendendo le ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione del TAR, si può ritenere che la posizione dei ricorrenti non fosse del tutto priva di fondamento. La richiesta di una preventiva verifica tecnica presso l’Autorità competente avrebbe rappresentato una soluzione ragionevole, idonea a chiarire se ricorressero o meno i presupposti applicativi dell’art. 8 delle NTA del PGRA.
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