Natura di acqua pubblica o no di una roggia
Il TAR Veneto sottolinea che possono essere qualificati come “acque pubbliche” solo i fiumi e i torrenti, ovvero quelle rogge iscritte negli Elenchi delle Acque Pubbliche; il trasferimento delle competenze dalla Regione ai Consorzi di Bonifica relativamente ad una roggia non è sufficiente a qualificarla come acqua pubblica.
Ne consegue che ad una roggia “non pubblica” non è applicabile né il vincolo idraulico di cui al r.d. n. 523/1904 né il vincolo paesaggistico come esteso dal cd. decreto Galasso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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