Principi utili in materia di preavviso di rigetto
Il TAR Palermo ha affermato che:
- Il preavviso di rigetto (art. 10-bis l. 241/1990) interrompe i termini del procedimento;
- Pertanto, se il privato offre le sue controdeduzioni dopo il termine di 10 giorni previsto dalla legge ma prima dello scadere del nuovo termine per la conclusione del procedimento, la P.A. ha il dovere di tenere conto delle sue affermazioni nella motivazione del diniego finale;
- Tuttavia, la P.A. non avrà anche il dovere di confutare ogni singola deduzione che il privato abbia reso dopo il preavviso di rigetto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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