La conferenza di servizi (agli occhi del TSAP): la modalità semplificata e asincrona è diventata il modello ordinario?
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di conferenza di servizi, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 127/2016, la modalità semplificata e asincrona costituisce il modello ordinario di svolgimento del procedimento, mentre la conferenza simultanea e sincrona ha carattere eccezionale ed è limitata ai casi espressamente previsti dall’art. 14-bis l. 241/1990. Pertanto, la presenza di rilievi o dissensi tecnici formulati da una P.A. partecipante non impone di per sé la convocazione della conferenza sincrona, potendo la P.A. procedente concludere positivamente il procedimento ove, sulla base degli elementi istruttori acquisiti e dei chiarimenti tecnici ricevuti, ritenga motivatamente superabili le criticità evidenziate. Ne consegue che le valutazioni tecnico-discrezionali poste a fondamento della determinazione conclusiva restano sindacabili dal giudice soltanto nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto o della palese inattendibilità tecnica.
Nel caso di specie, in sede di conferenza di servizi semplificata e asincrona era approvato il progetto di realizzazione di un pozzo e della relativa condotta di adduzione, nonostante il dissenso espresso da un Comune secondo cui, in presenza delle sue contestazioni tecniche sulla disponibilità della risorsa idrica e sulle possibili interferenze tra il nuovo pozzo e quelli esistenti, la P.A. avrebbe dovuto abbandonare il modello semplificato e convocare una conferenza sincrona.
Post di Alberto Antico – avvocato

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