Attività edilizia libera o opere da assentire?
Nel caso di specie, i privati sostenevano che le seguenti opere rientrassero nell’attività edilizia libera: sbancamento e livellamento di un terreno di circa 1.500 mq; realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato alto circa 4 m e lungo oltre 22 m; apposizione di pavimentazione in mattoni autobloccanti e di una ringhiera delimitativa; realizzazione di muri di contenimento di altezza superiore ai 3 m; installazione di una struttura prefabbricata.
Il TAR Palermo ha negato questa tesi, sulla base delle nozioni di “costruzione” e “nuova costruzione”, consolidate nella giurisprudenza penale e amministrativa.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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