Ripensamenti del Comune in sede di pianificazione urbanistica

19 Ott 2026
19 Ottobre 2026

Il TAR Veneto ha affermato che, nella formazione degli strumenti urbanistici, generali e in variante, inclusivi di modifiche al P.I., il ragionamento che va compiuto, sostanziale ed interpretativo, è che “nel corso” dello sviluppo procedimentale ben possono compiersi e deliberarsi mutamenti in termini di modifiche e affinamenti, nella gestione del territorio, sia a livello di individuazione degli utilizzi e delle destinazione di suoli, sia a livello di determinazione dei correlati parametri economici, senza che si possano considerare “vincolanti” le valutazione pregresse, esplicate in precedenti “fasi”.
Ai fini del caso di specie, l’esistenza di “schemi” di accordi approvati con i privati, di pubblico interesse, non costituisce un limite (in corso di procedimento nella dialettica adozione-approvazione della variante al P.I.) per una riprogrammazione, ritenuta dall’organo collegiale competente più adeguata e parametrata alla realizzazione di un ingente volumetria, anche solamente in riferimento alla quantificazione del contributo straordinario.
Soltanto l’approvazione dello strumento pianificatorio è idonea a determinare il definitivo assetto del territorio ed a consolidare le scelte pianificatorie della P.A. con il conseguente effetto conformativo.
Ne consegue che l’adozione della variante urbanistica non cristallizza le scelte pianificatorie della P.A., la quale resta libera, fino all’approvazione definitiva dello strumento urbanistico, di confermare, modificare o anche stralciare eventuali decisioni inizialmente assunte.
L’art. 6 l.r. Veneto 11/2004 condiziona l’efficacia dell’accordo alla sua conferma nel piano approvato; conseguentemente la P.A. può sempre decidere di non approvarlo, anche se previamente adottato, nel pieno esercizio del proprio ius variandi.

Post di Alberto Antico – avvocato

1 reply
  1. Anonimo says:

    Non ho capito un passaggio: se gli accordi vanno portati in consiglio per l’adozione già firmati dal notaio o no. Certo adottare la scheda di accordo, poi adottare successivamente, stessa seduta di C.C., la variante
    e dopo non approvarla, non è proprio una buona pratica. Non saprei nei 60gg, cosa possa succedere per non approvare

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC