ZOOM IT di Italiaius: l’art. 264 del D.L. n. 34/2020 – Videoseminario breve venerdì 5 giugno, ore 9-10
UItaliaius organizza per venerdì 5 giugno, ore 9-10 un videoseminario breve sull'art. 264 del D.L. n. 34/2020.
L'avv. Dario Meneguzzo dialogherà coi relatori sulle semplificazioni nel periodo emergenziale, alcune “a tempo” e altre “a regime”, con particolare riguardo ai seguenti temi:
- Introduzione (entrata in vigore, la disposizione come livello essenziale delle prestazioni). Autocertificazioni in deroga e modifiche al DPR 445/2000 [comma 1, lett. a), comma 2, lett. a] (avv. Stefano Bigolaro);
- Annullamento d’ufficio e revoca [comma 1, lettere b) e d)] (avv. Alessandro Veronese);
- Scia, provvedimenti inibitori, silenzio assenso e conferenza di servizi [comma 1, lettere c) ed e)]; le modifiche al CAD [comma 2, lettere b), c), d), e comma 3] (avv. Matteo Acquasaliente);
- Interventi edilizi “emergenziali” [comma 1, lett. f)] (avv. Domenico Chinello);
- L’impatto dell’art. 264 sull’attività dell’ufficio tecnico (arch. Fiorenza Dal Zotto).
Il seminario verrà trasmesso sulla piattaforma Zoom.
Il link per l'accesso sarà pubblicato su Italiaius alle ore 8.45 della mattina del seminario.
Chi vuole contribuire alla preparazione del seminario può inviare quesiti, usando la funzione "comments" in calce al presente post.
è di libero accesso a tutti
LA VISIONE E’ SOLO PER GLI ABBONATI?
Buon giorno- se per cortesia mi chiarite la dinamica descritta al punto della lett.f) che dice: “L’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente”…. il ” se conformi”, vuol dire che si posso presentare anche pratiche non conformi, e poi comunque verranno rimosse senza che il Comune possa fare nulla nel frattempo???
E’ chiaro che solo quelle conformi alla fine possono essere mantenute
geom. giglio
Buon giorno- mi permetto di fare alcune considerazioni alla parte finale della lett. f) che dice: ” L’autorizzazione paesaggistica e’ rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42″; ora, non me ne vogliano coloro che hanno scritto queste cose: 1) sarebbe da intendersi che l’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, devono soggiacere alla compatibilità paesaggistica, se così quindi non si capisce la ratio della norma; 2) che si possono sanare strutture già da prima realizzate, ed oggi se ne chiede il mantenimento anche di queste, nel senso che le stesse rimangono non abusive, visto l’emergenza. In questo caso il Comune, visto di fatto che ci si autodenuncia, non dovrebbe perseguire l’abuso.
Buongiorno. Si, la registrazione sarà pubblicata su Italiaius
Buongiorno, vorrei sapere se il videoseminario sarà registrato per renderne possibile la visione in un secondo momento, non riuscendo a vederlo in diretta. Grazie.
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