Il principio dell’utile necessario nei pubblici appalti
Nel caso di specie, un concorrente impugnava l’aggiudicazione a favore di una cooperativa onlus, lamentando che essa avrebbe previsto un margine di profitto dello 0,03% e ciò si rifletterebbe sulla mancanza di serietà, affidabilità e ragionevolezza dell’offerta, dimostrandone l’anomalia.
Il TAR Sardegna ha però spiegato che il cd. principio dell’utile necessario non trova necessariamente applicazione per le società cooperative a mutualità prevalente ex art. 2512 c.c. o per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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