L’ordinanza di smaltimento dei rifiuti abbandonati
Il TAR Veneto ha ricordato che l’obbligo di provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da terzi è posto a carico del proprietario dell’area ove insistono, in solido con il responsabile, solo nel caso in cui possa essere formulato nei confronti del proprietario stesso un addebito a titolo di dolo o colpa per il deposito incontrollato in base ad accertamenti effettuati necessariamente in contraddittorio con l’interessato (cfr. art. 192, co. 3 Codice dell’ambiente).
Si segnala che c’è una certa tendenza dell’Amministrazione a destinare questo tipo di ordinanze ai proprietari del fondo di abbandono dei rifiuti, in quanto tali.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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