Sopralluoghi ed istanze di sanatoria
Il TAR Veneto, recentemente, ha statuito che l’accertamento di conformità ex art. 36 T.U. Edilizia non presuppone necessariamente l’obbligo per la P.A. di eseguire il sopralluogo dell’immobile.
L’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, infatti, prevede solo la descrizione delle opere da sanare nella relazione tecnica e gli elaborati progettuali: la richiesta da parte del privato di un nuovo sopralluogo in seguito alla presentazione di una nuova istanza di sanatoria, peraltro, può trovare giustificazione solo se sono avvenute modifiche medio tempore sull’immobile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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