Domanda di risarcimento del danno dopo la sopravvenuta carenza d’interesse alla domanda di annullamento
Nel caso di specie, il ricorrente impugnava la graduatoria di un concorso per due posti di commesso in ospedale; successivamente, l’Amministrazione dichiarava che non vi era più interesse alla copertura dei posti; il ricorrente chiedeva (irritualmente) che fosse accertata lo stesso l’illegittimità della graduatoria a fini risarcitori.
Il TAR Catania, dopo aver rilevato tre indirizzi giurisprudenziali diversi sul punto, ha affermato che è onere del ricorrente prospettare al giudice, mediante deposito di una memoria o nel corso dell’udienza pubblica, in termini “impegnativi ed inequivoci”, il proprio perdurante interesse ad avere comunque una decisione di merito sull’illegittimità degli atti impugnati, fornendo in proposito un’adeguata motivazione ai fini del contraddittorio delle parti e del convincimento del giudice.
Nel caso di specie, non è stata ritenuta sufficiente la dichiarazione del difensore di parte ricorrente che si limitava a sollecitare in modo irrituale una pronuncia risarcitoria, chiedendo il ristoro del danno con semplice memoria non notificata e “ove possibile”.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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