Principi utili in materia di comunicazione degli atti di gara
Nel caso di specie, una società era esclusa dalla procedura di gara, perché non riscontrava la richiesta di soccorso istruttorio formulata dalla Stazione appaltante con termine perentorio di 10 giorni assegnato a pena di esclusione ex art. 83, co. 9 d.lgs. 50/2016.
La richiesta di integrazioni non era inviata alla PEC del concorrente, bensì era “caricata” nella c.d. “Area Comunicazioni” della piattaforma telematica della gara; la Stazione appaltante inviava poi una mail ordinaria per avvisare della richiesta l’operatore economico, ma la mail finiva automaticamente nello Spam.
Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha accolto parzialmente il ricorso della società esclusa, ponendo importanti principi sulle corrette modalità di comunicazione degli atti di gara.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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