Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1823 del 29 dicembre 2020 sugli interventi strutturali nelle zone sismiche
L'Art. 94-bis del D.P.R. 380 del 2001 disciplina gli interventi strutturali in zone sismiche (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 55 del 2019).
Il comma stabilisce quanto segue: "2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse".
Il provvedimento della Giunta regionale del Veneto approva le Linee Guida Regionali sulle categorie di interventi “rilevanti”, di “minor rilevanza”, “privi di rilevanza” e sulle varianti “non sostanziali”, secondo quanto previsto dall’art. 94bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01, nonché proroga di ulteriori 6 mesi l’assetto normativo in materia di autorizzazioni in zona sismica di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 2 agosto 2005.
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