Abusivismo edilizio e affidamento del privato
Il TAR Campania, in quello che è un distacco dalla giurisprudenza dominante (e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), ha affermato la necessità di valutare l’affidamento del privato nell’ipotesi di abusi commessi decenni addietro. Nel caso di specie, peraltro, era accertabile che gli abusi erano stati commessi dal costruttore al momento della costruzione; e l’Amministrazione, nel tempo, aveva rilasciato altri titoli edilizi per lavori da svolgersi sull’immobile.
Conseguentemente, il Giudice ritiene sia necessario per la P.A. ben motivare la propria ordinanza di demolizione, in particolare trattandosi di un’ipotesi di difformità dal titolo e non di costruzione sine titulo; a tal proposito, ha ritenuto sussistente anche il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché era stato dimostrato che il privato avrebbe potuto produrre elementi a supporto del suo affidamento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Si appunto Avvocato – poi Le dico pure un caso successo in Comune dove lavoro- Viene rilasciata la Concessione, nei calcoli dei volumi c’era un errore non di poco conto, visto che portava un aumento di 100 mc. a distanza di anni, o meglio ora il tecnico che prende in mano la pratica per fare il bonus del 110% si accorge dell’errore e chiede come fare- l’Ufficio ha risposto che trattasi di abuso e che se non sanabile con l’art. 36, cmq visto che non si può demolire, va fiscalizzato- poi mi pare che ci sia anche un’altro aspetto da considerare nel caso da Lei citato; gli interventi successivi, visto che il fabbricato era difforme, sono legittimi??? stante al principio che prima si sana e poi si fa l’intervento NO, ma si potrebbe infocare il fatto, non so quanto sostenibile, che le difformitĂ non incidevano nella sostanza se si trattavano di modifiche senza aumento di superfici o volumi –
Buongiorno.
Apparentemente la sentenza commentata sembrerebbe dire proprio questo; peraltro, nel caso di specie, il privato cui era stata ordinata la demolizione non era l’originario titolare della licenza edilizia, e dunque un principio di affidamento poteva essere comunque ravvisato.
Ciò posto, come evidenziato, la decisione del TAR è in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria, per la quale è quasi pacifico che si possano perseguire gli abusi anche a distanza di decenni, e anche nei confronti di soggetti che non siano i responsabili materiali dell’abuso.
avv. Alessandra Piola
Buon giorno Avvocato- Scusi ma si ha legittimo affidamento anche se era accertabile che gli abusi erano stati commessi dal costruttore al momento della costruzione e l’Amministrazione, nel tempo, aveva rilasciato altri titoli edilizi per lavori da svolgersi sull’ immobile??? o ho capito male- perchè così vengono meno certi principi- tipo che gli abusi non cadono mai in prescrizione.
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