Tardività del ricorso straordinario al Capo dello Stato, anche sotto i profili della cd. “sospensione straordinaria COVID”, e sue conseguenze
Il TAR Veneto ricorda che la sospensione cd. “straordinaria COVID” ex art. 84 d.l. n. 18/2020 non si applica ai termini per la proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, non avendo natura giurisdizionale (circostanza confermata ad esso dalla non applicabilità della sospensione feriale, dall’impossibilità di essere trattati in udienza pubblica, e dall’essere sempre definiti con un atto amministrativo).
Peraltro, il TAR non esclude tout court ed in astratto la possibilità di applicare la sospensione COVID prevista per i procedimenti amministrativi dall’art. 103 d.l. n. 18/2020, ritenendo comunque spirato il termine nel caso di specie.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso trasposto avanti al Giudice Amministrativo, aderendo infatti il TAR a quell’orientamento maggioritario che non ritiene totalmente esclusa la possibilità di contestare la tardività del ricorso straordinario (anche avanti a un giudice che non è quello suo proprio), sotto il profilo della derivata inammissibilità della trasposizione. In caso contrario, si verificherebbe un’elusione dei termini decadenziali previsti ex lege.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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