SCIA e doppia conformità
Il T.A.R. ricorda che la cd. doppia conformità è richiesta anche per la SCIA in sanatoria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Certo, attività n. 40 della Madia- tabella A – sez. II – edilizia
Infatti, la sentenza riguarda una SCIA Piano Casa (art. 23 e non art. 22) e in caso di sanatoria non si applica l’art. 37, ma il 36 (che richiede la doppia conformità)
Non è assolutamente vero: art. 37 comma 4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
Art. 37 comma 1: 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
Quindi, per questi ultimi la doppia conformità non occorre-
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