L’art. 38 T.U. edilizia
Il TAR Veneto ha posto utili principi in materia: in particolare, come chiarito di recente dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 17/2020), l’applicazione dell’art. 38 d.P.R. 380/2001 è possibile in presenza di due requisiti: 1) impossibilità di rimozione di vizi meramente formali delle procedure amministrative tramite convalida ex art. 21-nonies, co. 2 l. 241/1990; 2) impossibilità di rimessione in pristino dei luoghi ove è stata attuata l’edificazione in forza di PdC poi annullato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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