Incostituzionale la legge sarda che sospendeva i procedimenti autorizzativi degli impianti fotovoltaici nelle aree non indicate come idonee, fino all’emanazione di un regolamento regionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna, che disponeva la sospensione – fino all’adozione di un regolamento regionale – dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) localizzati nelle aree non qualificate come idonee.
La legge sarda era incompatibile con i principi statali di matrice eurounitaria diretti ad assicurare la massima diffusione degli impianti FER e il conseguimento degli obiettivi della transizione energetica, che vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale.
La legge regionale violava anche i principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost., in quanto bloccava indistintamente i procedimenti autorizzativi senza considerare lo stato dell’istruttoria, gli investimenti già sostenuti o il diverso affidamento maturato dagli operatori economici, risolvendosi in una misura di carattere moratorio.
La qualificazione di un’area come non idonea non comporta, comunque, un divieto assoluto di installazione degli impianti, ma esclude solamente l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati, così che i singoli progetti possano essere valutati attraverso gli ordinari procedimenti autorizzativi.
Post di Alberto Antico – avvocato

La pronuncia della Corte costituzionale sulla legge della Regione Sardegna è condivisibile nella parte in cui censura una sospensione generalizzata dei procedimenti autorizzativi per gli impianti FER.
Resta però, a mio avviso, una questione di fondo che merita qualche riflessione.
Se la normativa statale attribuisce alle Regioni un ruolo nella pianificazione territoriale attraverso l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti FER, quale effettiva portata può avere la qualificazione di un’area come “non idonea” se essa non può tradursi, neppure indirettamente, in una concreta limitazione della localizzazione degli impianti?
La distinzione operata dalla Corte è chiara: area non idonea non significa area vietata. Il progetto deve poter essere comunque esaminato nell’ambito del procedimento ordinario.
Ma proprio qui si pone il problema: la pianificazione regionale dovrebbe pur avere una funzione effettiva nell’orientare le localizzazioni, altrimenti il sistema rischia di ridurre la distinzione tra aree idonee e non idonee ad una classificazione con effetti prevalentemente procedimentali.
Immagino si parli della sentenza della Corte costituzionale, che è la sentenza n. 144/2026, depositata il 23 luglio 2026.
La Corte aveva già affermato questo principio nella sentenza n. 134/2025 e lo ribadisce ora: la qualificazione di un’area come non idonea non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
E qui, secondo me, la posizione della Regione diventa interessante
Perché l’argomento regionale non era affatto campato in aria.
La Regione poteva ragionevolmente sostenere:
“Se il legislatore nazionale ci impone di individuare le aree idonee, e se l’individuazione delle aree idonee serve proprio a concentrare e accelerare la realizzazione degli impianti, allora nelle altre aree dobbiamo poter esercitare una funzione di governo e pianificazione del territorio, anche per evitare una proliferazione indiscriminata degli impianti.”
Questa esigenza non viene negata in assoluto dalla Corte.
Quello che la Corte non accetta è che tale esigenza di pianificazione venga perseguita attraverso una moratoria generalizzata.
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